Quando la prevenzione non è possibile&l'inutilità della polizia.

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Offline AlexVulkano

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Re:Quando la prevenzione non è possibile&l'inutilità della polizia.
« Reply #90 on: January 09, 2012, 14:20:10 pm »
0
Nooooooooo  :o
Sei un vigile?
...guarda che avevo giusto intenzione di pagarla oggi quella multa

Yes Caro Polizia Locale Varese ... ora cosa aspetti ?  :blue:

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Offline Saburo Sakai

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Re:Quando la prevenzione non è possibile&l'inutilità della polizia.
« Reply #91 on: January 09, 2012, 14:44:52 pm »
0
West Wind... che dire ?  :o

L'unico suggerimento che posso darti è :

 - apri una palestra di SDC ed allena di giorno i tipi che ospiti di notte... potresti toglierti grosse soddisfazioni.

 :spruzz:
Lo spirito viene prima della tecnica.

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Offline Gargoyle

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Re:Quando la prevenzione non è possibile&l'inutilità della polizia.
« Reply #92 on: January 09, 2012, 15:15:37 pm »
0
Nooooooooo  :o
Sei un vigile?
...guarda che avevo giusto intenzione di pagarla oggi quella multa

Yes Caro Polizia Locale Varese ... ora cosa aspetti ?  :blue:

Sono un automobilisma molto prudente, aspettavo mi passasse la sbronza!  XD
Comunque colgo l'occasione per prendere ufficialmente le distanze da tutte le cattiverie e le brutte battute che Gargoyle ha fatto sulla Polizia Locale  :thsit:
(ma si può dire anche "vigili" o è un po' offensivo tipo sbirri, piedipiatti e pompieri?)
Improvvisare, adattarsi e raggiungere lo scopo.

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Offline Andy

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Re:Quando la prevenzione non è possibile&l'inutilità della polizia.
« Reply #93 on: January 09, 2012, 15:34:10 pm »
0
Però ufficialmente non risultate nell'organico delle FF.OO. ordinarie ma risultate una sorta di corpo "accessorio" (senza volontà dispregiativa, sia chiaro, anzi), esatto..?

No è il contrario risultiamo come forze dell'ordine, ma  per la legge 121 non risultiamo tra le forze di polizia... assurdo :blue:

Ecco, quello.
Vi hanno cambiato i regolamenti ma non hanno aggiornato la 121. Maggiori responsabilità, stesso trattamento di prima.
Bella inc**ata.

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Offline AlexVulkano

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Re:Quando la prevenzione non è possibile&l'inutilità della polizia.
« Reply #94 on: January 09, 2012, 16:07:17 pm »
+1
Nooooooooo  :o
Sei un vigile?
...guarda che avevo giusto intenzione di pagarla oggi quella multa

Yes Caro Polizia Locale Varese ... ora cosa aspetti ?  :blue:

Sono un automobilisma molto prudente, aspettavo mi passasse la sbronza!  XD
Comunque colgo l'occasione per prendere ufficialmente le distanze da tutte le cattiverie e le brutte battute che Gargoyle ha fatto sulla Polizia Locale  :thsit:
(ma si può dire anche "vigili" o è un po' offensivo tipo sbirri, piedipiatti e pompieri?)
Ma si ma poi anche sbirro poi non è un offesa alla fine deriva sia dai baffi che le guardie usavano un paio di secoli fa sia da alcuni arceri... noi ci concetriamo a ribadire il "titolo" di Agente di PL per sfatare il maledetto stereotipo del solo far le multe ... dell' otello celletti di turno perchè poi alla lunga alla "prova su strada" saltano fuori luoghi comuni come alcuni letti qui nel forum.. l' incu la ta è che di fatto in mezzo alla giungla di città  oltre ad essere una categoria abbastanza "antipatica" proprio per il fatto delle multe (manco fosse colpa nostra) ci troviamo ad avere specie nelle città medio grandi il problema di gestire e spartire tante problematiche condivise coi "cugini" di CC PS e Gdf -   i TSO - Le varie risse - i casini vari che anche non volendo ti capitano magari solo perchè stai passando di li oppure perchè ci vieni inviato perchè come nel racconto iniziale del 3D non ci sono pattuglie di altri disponibili ... i tempi poi ultimamente sono cambiati e le problematiche sono aumentate in modo esponenziale perciò in piu si è meglio è ... AndreaZ dice giusto quando parla di incu... da tempo si sta lottando per una riforma per l equiparazione.. ma vabbè  :ricktaylor:


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Re:Quando la prevenzione non è possibile&l'inutilità della polizia.
« Reply #95 on: January 09, 2012, 16:14:30 pm »
0
Aspè, mi spieghi meglio l' etimo di "sbirro"?

Tutto Torna

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Offline AlexVulkano

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Re:Quando la prevenzione non è possibile&l'inutilità della polizia.
« Reply #96 on: January 09, 2012, 16:24:21 pm »
0
Aspè, mi spieghi meglio l' etimo di "sbirro"?





Ma da qualche parte avevo letto che il baffo dritto tanto usato e riconosciuto delle guardie dell'800 si chiamasse a sua volta sbirro .. se riesco a ritrovarlo te lo posto ^^

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Joker

Re:Quando la prevenzione non è possibile&l'inutilità della polizia.
« Reply #97 on: January 09, 2012, 17:33:03 pm »
0
l' incu la ta è che di fatto in mezzo alla giungla di città  oltre ad essere una categoria abbastanza "antipatica" proprio per il fatto delle multe (manco fosse colpa nostra) ci troviamo ad avere specie nelle città medio grandi il problema di gestire e spartire tante problematiche condivise coi "cugini" di CC PS e Gdf -   i TSO - Le varie risse - i casini vari che anche non volendo ti capitano magari solo perchè stai passando di li oppure perchè ci vieni inviato perchè come nel racconto iniziale del 3D non ci sono pattuglie di altri disponibili ... i tempi poi ultimamente sono cambiati e le problematiche sono aumentate in modo esponenziale perciò in piu si è meglio è ... AndreaZ dice giusto quando parla di incu... da tempo si sta lottando per una riforma per l equiparazione.. ma vabbè  :ricktaylor:

Ho avuto esperienze sia dirette che indirette di questo problema del relazionarsi coi "colleghi" che avete...è una battaglia da portare avanti.  :thsit:

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Offline Ethan

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Re:Quando la prevenzione non è possibile&l'inutilità della polizia.
« Reply #98 on: January 09, 2012, 20:15:46 pm »
0
ot
probabilmente in un  futuro non troppo lontano il ventaglio delle prerogative e compentenze dei vigili aumenterà,ma ad oggi per lo stato italiano sono assimilabili più alla cp che alle ffpp.

Buon proseguimento

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Offline AlexVulkano

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Offline Ethan

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Re:Quando la prevenzione non è possibile&l'inutilità della polizia.
« Reply #100 on: January 10, 2012, 12:44:48 pm »
0
 ???



Articolo 3.
Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.

1.     Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.


Articolo 5.
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.


   Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
    a)     funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; gi
    b)     servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393;
    c)    funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. gi
2.     A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
    a)     godimento dei diritti civili e politici;
    b)     non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
    c)     non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
3.     Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
4.     Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco. gi
5.     Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso (come modificato dall'art. 17, comma 134, L. 15 maggio 1997, n. 127).

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=167
Questa Corte ha più volte affermato che Regioni e Province autonome non sono titolari di competenza propria nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, nella materia cioè relativa sia alla prevenzione dei reati, sia al mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 237 e n. 222 del 2006), inteso quest’ultimo, in senso stretto, quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» (sentenza n. 290 del 2001). Rientrano, invece, fra i compiti di polizia amministrativa, di competenza regionale (sentenza n. 196 del 2009), le «misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati a soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze [...] delle Regioni e degli enti locali, purché non siano coinvolti beni o interessi specificamente tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica» (sentenza n. 290 del 2001).

Tali interventi devono essere intesi nel senso che la Regione, nell’esercizio delle proprie competenze, svolge una mera attività di stimolo e d’impulso, nei limiti consentiti, presso i competenti organi statali, all’adozione di misure volte al perseguimento del fine della tutela della sicurezza. La norma in esame, pertanto, si limita a prevedere simili interventi promozionali anche nel settore delle politiche di sicurezza transfrontaliere, senza stabilire alcuna competenza regionale alla conclusione di accordi in materia di sicurezza pubblica, nel rispetto dell’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, alla stregua del quale solo «nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (nono comma)» (sentenza n. 238 del 2004)
.

4.– Anche l’articolo 8, comma 6, della legge regionale n. 9 del 2009 è impugnato in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «nell’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento». La richiamata disposizione contrasterebbe, infatti, con quanto stabilito dal legislatore statale, nell’esercizio della competenza esclusiva in tema di sicurezza pubblica, nella legge n. 65 del 1986, all’ art. 5, comma 1, lettera c).



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Offline Ethan

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Re:Quando la prevenzione non è possibile&l'inutilità della polizia.
« Reply #101 on: January 10, 2012, 12:53:27 pm »
0
Già con la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale), il legislatore statale, nell’esercizio della propria competenza aveva fissato i principi fondamentali in tema di polizia municipale, stabilendo espressamente che gli addetti alla polizia municipale «collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato» (art. 3), precisando che ciò può avvenire solo «previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità» e puntualizzando che «il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche […] funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza» (art. 5).

Con la modifica del Titolo V è stata riservata allo Stato, dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., la competenza in tema di ordine pubblico e pubblica sicurezza; ed alla competenza regionale residuale - e non più concorrente – è stata attribuita la materia della polizia amministrativa locale. Quanto alla necessità di una collaborazione fra forze di polizia municipale e forze di polizia di Stato, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha provveduto espressamente a demandare alla legge statale il compito di disciplinare eventuali forme di coordinamento nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che «quanto alla polizia giudiziaria che, a norma dell’art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell’Autorità giudiziaria, ai fini della applicazione della legge penale, l’esclusione della competenza regionale» in materia di attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria «risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione» (sentenza n. 313 del 2003).

La norma regionale censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima, in quanto, provvedendo ad attribuire agli addetti alla polizia locale la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, invade la sfera di competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale


http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=35


D’altro canto, il vigente codice di procedura penale ha configurato la polizia giudiziaria come soggetto ausiliario di uno dei soggetti del rapporto triadico in cui si esprime la funzione giurisdizionale (il pubblico ministero).

Ne consegue che va ritenuta costituzionalmente illegittima una norma regionale che – al pari di quella oggi impugnata – provveda ad attribuire al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla legislazione statale (sentenze n. 167 del 2010 e n. 313 del 2003 cit.).



Né il richiamo, contenuto nella legge regionale, alla legge statale (e, comunque, la conformità della prima alla seconda) vale ad emendare il vizio denunciato. Il problema qui in discussione, infatti, «non è di stabilire se la legislazione regionale sia o non sia conforme a quella statale, ma, ancor prima, se sia competente o meno a disporre il riconoscimento» delle qualifiche di cui si tratta, «indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato» (sentenza n. 313 del 2003; in senso analogo, sentenza n. 167 del 2010). La giurisprudenza di questa Corte è, del resto, costante nell’affermare che «la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma» regionale (ex plurimis, sentenze n. 167 del 2010 e n. 26 del 2005).

3. – Il ricorrente impugna, in secondo luogo, l’art. 4, commi 2, lettera q), e 4, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato.

La previsione normativa censurata violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., ponendosi, altresì, in contrasto con la legge statale n. 65 del 1986: legge che – dopo aver stabilito che gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, «nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità» (art. 3) – qualifica come «ausiliarie» le funzioni di pubblica sicurezza esercitate dal suddetto personale (art. 5, comma 1, lettera c).



il resto è tutto nei link.
Non è  una critica, ma per lo stato italiano i rapporti di compentenza sono espressi in tal senso.

Hola
« Last Edit: January 10, 2012, 12:56:16 pm by ἥρως גיבור »

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Offline metal storm

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Re:Quando la prevenzione non è possibile&l'inutilità della polizia.
« Reply #102 on: January 10, 2012, 19:34:57 pm »
0
allora, da quello che ho letto, West mi pare sia l'unico al momento a poter rivestire l'appellativo di guerriero.

perchè il posto in cui lavora E' zona di guerra.

detto questo, caro West, non ti scandalizzare per le risposte ricevute da CC e PS... se pensi che in alcuni paesi a forte tasso delinquenziale la caserma dei carabinieri di notte chiude e per citofono ti risponde la tenenza più vicina, oppure che di notte circoli una sola pattuglia per due cuttadine di 60.000 abitanti, i venti minuti di intervento sono già un miracolo.

e questo alla faccia della tanto sbandierata lotta alla criminalità.

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Offline West Wind

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Re:Quando la prevenzione non è possibile&l'inutilità della polizia.
« Reply #103 on: January 10, 2012, 23:57:30 pm »
0
allora, da quello che ho letto, West mi pare sia l'unico al momento a poter rivestire l'appellativo di guerriero.

perchè il posto in cui lavora E' zona di guerra.


Spesso mi sento più crocerossina che guerriero  XD


detto questo, caro West, non ti scandalizzare per le risposte ricevute da CC e PS... se pensi che in alcuni paesi a forte tasso delinquenziale la caserma dei carabinieri di notte chiude e per citofono ti risponde la tenenza più vicina, oppure che di notte circoli una sola pattuglia per due cuttadine di 60.000 abitanti, i venti minuti di intervento sono già un miracolo.

e questo alla faccia della tanto sbandierata lotta alla criminalità.

Tecnicamente quella che fanno i CC è lotta alla criminalità.
Il comune si è studiato un sistema davvero ingegnoso.
Costo quasi zero,e molto efficace.
Diamo per scontato che molti di questi non hanno niente.
Dove puoi trovare qualcuno che non ha niente?
Nell'unico posto dove gli danno qualcosa.
Cosi' se vogliono cercare qualcuno vengono prima li.
Un utente accusato di lesioni gravi,che ora è stato fortunatamente rimandato in romania,aveva mandato in come un suo connazionale,anche lui nostro accolto,e la polizia lo ha preso e rilasciato un paio di volte prima di rimpatriarlo definitivamente,tanto lo trovavano sempre da noi.(ovviamente il foglio di via non garantisce che tu te ne vada,quindi al secondo o terzo foglio ti accompagnano al pulman,pero' una volta che sei salito nessuno ti impedisce di 1) scendere a koper e tornare qui' in meno di due ore,2)di andare in romania,rivedere con calma amici e parenti,e tornare qui' il mese successivo)
Inoltre raggruppando tutta la peggiore gentaglia della città,se succedono casini succedono li',nel resto della città sono solo liti fra quindicenni in giro per i bar
In principio era la parola...e la parola era WAAAGH!!!

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Offline West Wind

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Re:Quando la prevenzione non è possibile&l'inutilità della polizia.
« Reply #104 on: January 11, 2012, 00:03:39 am »
0
Fra l'altro il prossimo mese dovrebbe uscire di galera un tizio,originario di Napoli.
Voci fra gli accolti lo dicevano vicino alla mafia.
Lui è l'unico li dentro che mi fa davvero paura.
Mentre la maggior parte sono chiacchiere e distintivo,e diventano pericolosi solo quando perdono la testa,lui aveva un modo di fare che mi raggelava,inoltre è probabilmente la persona più fuori di testa che io abbia mai visto,e si faceva prendere da scatti d'ira per qualsiasi cosa,anche la più minuscola,sempre estremamente violenti.
L'ultima volta che lo vidi,lancio' un altro accolto da una parte all'altra del tavolo e lo colpi' con la brocca del caffè finchè non riuscimmo a fermarlo in tre...
Ovviamente non è stato arrestato per quello...
In principio era la parola...e la parola era WAAAGH!!!