Eccomi qua!
Riguardo l’utilizzo dell’arco in territorio libero non ho trovato riferimenti normativi diretti, ma solo rimandi indiretti che, di fatto, ne limitano fortemente l’impiego.
La già citata legge 110/75 da le definizioni di arma anche sulla base dell’uso. Questo significa che l’arco viene considerato:
a-“arma”, se usato per l’attività venatoria regolarmente svolta (necessari: porto d’armi, licenza di caccia, libretto di caccia, ecc...);
b-“attrezzo sportivo”, se utilizzato per allenamenti, gare o manifestazioni sportive autorizzate (necessaria: tessera di iscrizione ad una federazione, con assicurazione R.C. Terzi:
http://www.fitarco-italia.org/cartefederali/2012responsabilitacivile.pdf );
c-“arma impropria” in tutti i casi diversi da quelli sopra citati.
N.B. Le frecce rientrano sempre nella definizione di arma data dalla 110/75: da ciò derivano/possono derivare non pochi equivoci, soprattutto durante il trasporto anche se autorizzato.L’utilizzo dell’arco in territorio libero senza licenza di caccia comporta il sequestro preventivo dell’arma e la denuncia all’autorità giudiziaria. Sul “atteggiamento venatorio” c’è una discreta giurisprudenza:
1- “L'esercizio della caccia può essere provato anche in base ad elementi presuntivi.” (Cassazione, sez. I, n. 8890, 10 settembre 1997).
2- “La nozione di esercizio di attività venatoria è ampia e comprende non solo l'effettiva cattura della selvaggina, ma ogni attività prodromica e preliminare, nonché ogni atto che, dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, renda evidente la finalità di esercitare la caccia.” (Cassazione, sez. III, 20 settembre 2011, n. 42388).
3- “Tali [azioni] sono l'essere sorpreso nel recarsi a caccia (...) il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina.” (Cassazione, sez. III, 5 luglio 1996, n. 6812).
Queste interpretazioni, inoltre, hanno una valenza estensiva, se si considera che:
“Costituisce esercizio venatorio con mezzi vietati il semplice vagare o soffermarsi con l'autovettura in zona ricca di selvaggina così da poterla abbagliare con i fari,
anche in assenza di armi o di capi abbattuti.” (Cassazione, sez. I, 24 gennaio 1989, n. 2793)
Figuriamoci con un arco nel bagagliaio!
Di conseguenza il tiro con l’arco è autorizzato solo in campi di tiro omologati o in aree private dotate di determinati requisiti:
“Le norme vigenti contemplano le attività di tiro consentite, inquadrandole:
a) nell'attività addestrativa e di promozione al tiro, da svolgersi presso le Sez. U.I.T.S.;
b) nell'attività sportiva da svolgersi oltre che presso le citate Sez. U.I.T.S. anche presso associazioni di tiro iscritte ad una federazione sportiva affiliata al CONI (cfr. art. 3 legge 25.3.1986, n. 85);
c) nell'attività di caccia, da svolgersi nei luoghi, nei tempi e con le modalità previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157;
d) nell'attività di mero intrattenimento,.come previsto all'art.121 del Reg. TULPS con riguardo al tiro al volo;
e) nell'attività libera dei privati, con i limiti relativi agli art. 703 c.p., 57 T.U.L.P.S. e 110 reg. T.U.L.P.S.”
http://www.poliziadistato.it/faq/view/20659/Alcuni link.
Apertura di campi di tiro:
http://www.tiropratico.com/htm/aprire_un_campo.htmOmologazione campi di tiro:
http://www.fitarcopiemonte.it/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=12Gestione della sicurezza:
http://www.fitarco-italia.org/cartefederali/sicurezzacampi.pdfEcco perché dicevo che è più economico prendere la licenza di caccia...