Provo a fare un po' di riepilogo, ma non sono certissimo che la legislazione citata in quanto riporto sia aggiornata, comunque può sempre servire della serie: "Io pensavo fosse ancora così", anche se la Legge non ammette ignoranza...
Noi e le armi
La regola delle "quattro dita di lunghezza delle lama" non è riportata su nessun articolo ufficiale della Legge n.110 del 1975 che, con l'integrazione della Legge n.21 del 1990, disciplina la materia delle armi in Italia. In pratica qualsiasi oggetto atto ad offendere di cui il porto da parte nostra non sia giustificato, è reato. Per esempio, non c'è bisogno di avere addosso un coltello da combattimento a doppio filo finire nei guai, basta avere con noi un cacciavite e non essere in grado di giustificarne la presenza in tasca. Per la Legge siamo quasi nella stessa gravità di situazione. In teoria se non si svolge un lavoro particolare, che impone di attrezzarci con determinati strumenti (coltelli, roncole, cacciaviti, catene varie,ecc.) e non siamo in orario di lavoro, o non stiamo per utilizzare per il nostro lavoro tali strumenti, noi semplici cittadini non possiamo portarci addosso nemmeno un paio di forbici da asilo con punte arrotondate. Per "motivi di sopravvivenza urbana" sono tollerati i coltelli multiuso a lama e strumenti richiudibili nel manico, quali i coltelli dell'Esercito Svizzero. Se invece vogliamo trovarci in grossi guai è sufficiente, durante un malaugurato controllo della polizia farci trovare addosso:
• Armi da fuoco, senza porto d'armi adatto.
• Coltelli a lama fissa, con filo doppio o singolo.
• Coltelli a serramanico con scatto a molla (l'automatismo sembra essere una pesantissima aggravante per la Legge Italiana).
• Coltelli a serramanico in genere.
• Pugni di ferro, noccoliere e tirapugni in genere.
• Bastoni animati (?).
• Bastoni con punta in acciaio.
• Mazze ferrate (bastone con, lungo il corpo, protuberanze o punte metalliche).
• Catene in metallo.
La legge n.157 del 11/2/1992 esplicitamente cita “il titolare della licenza di porto di fucile è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie”. Per tutti gli altri casi la legge è da interpretare. Dal punto di vista della collezione, che tra l'altro ora non ci interessa, la vendita dei coltelli di qualsiasi natura è libera e ne possiamo tenere in casa finché ne vogliamo. La denuncia alla Questura è facoltativa da città a città. Per esempio a Parma non è necessario denunciare i coltelli che si detengono entro le mura casalinghe. In ogni caso è meglio informarsi in merito, presso la propria Questura.
Il concetto di Arma
"Si definiscono armi, tutti quegli strumenti la cui destinazione naturale o primaria è l'offesa alla persona. Esse possono essere da sparo o da taglio."
Qui la definizione è piuttosto chiara e non ha bisogno di commenti particolari se non che la Legge Italiana si limita a riconoscere come armi solo quelle da fuoco e le lame. Tutto il resto, sono armi improprie.
Il Concetto di arma impropria
"Si definiscono armi improprie, tutti quegli strumenti atti ad offendere, il cui porto è vietato in maniera assoluta (ad es. mazze ferrate) ovvero senza giustificato motivo (coltelli da lavoro, ecc)".
Porto abusivo di arma (anche impropria)
"Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze, porta un'arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti previsti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.”
In questa legge intervengono molti fattori tecnici che è interessante esaminare. Questo reato, definito comune, interviene anche un elemento psicologico del dolo generico, ossia la volontà di portare armi in luogo pubblico/aperto senza la necessaria licenza. Per licenza s'intende il permesso in regola rilasciato dalla competente Autorità che ci autorizza a portare (con le dovute limitazioni del caso) armi con noi dopo i necessari accertamenti psicofisici. Il concetto si abitazione è sì la nostra casa, ma anche una dimora temporanea (camera d'albergo), le appartenenze sono le zone riconosciute come della propria abitazione, quale il giardino e il garage, ma sono esclusi i possedimenti mobili di essa, quali automobile, roulotte, tenda da campeggio... E' da notare, stando a questa legge, che è più grave portare con sè armi quali pugni di ferro, mazze ferrate ecc... che sono armi improprie non regolate da nessuna licenza di porto, piuttosto che una pistola senza licenza. Per i coltelli, riconosciuti come armi quelli a lama fissa e con singolo/doppio filo, la peggior aggravante è il modello a scatto, in quanto considerato anche questo arma impropria.