Stalking
"Stalking" è un termine inglese che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo a danno di un'altra persona. Tali atteggiamenti consistono in atti di persecuzione (telefonate, messaggi, pedinamenti, altro) tali da generare nella vittima stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Questo tipo di condotta costituisce reato in molti Stati. In Italia tale reato ha il nome di "atti persecutori", ed è previsto dall'articolo 612 bis del Codice penale, introdotto con il Decreto Legge del 23 febbraio 2009, n. 11 (decreto Maroni). L'articolo 612 bis recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio". Le condizioni della vittima come aggravanti
Rappresentano circostanze aggravanti le condizioni soggettive della vittima.
In particolare la pena è aumentata se il reato è commesso in danno di:
- minore
- coniuge separato o divorziato
- ex fidanzato
- donna incinta
- persona disabile
- soggetto già ammonito
Stalker
Può essere un uomo o una donna che compie reiterate condotte nel tempo, dirette e indirette, indirizzate ad una persona conosciuta o sconosciuta. Inducono in uno stato di soggezione o grave disagio fisico e psichico ed economico.
Nel 50% dei casi gli stalker sono gli ex-partner, ex-mariti, ex-mogli o ex-fidanzati/e.
Il momento principale della condotta persecutoria e proprio quello di cercare di incutere uno stato di soggezione nella vittima per disporne a proprio piacimento, facendo terra bruciata intorno a lei.
Ex-partner
Se la vittima ha una nuova relazione, si presenta al nuovo partner minacciandolo, così come con gli amici e amiche, accusandoli di essere stati la causa della rottura.
La sua reazione è caratterizzata da maltrattamenti che sfociavano in violenze fisiche e verbali, commessi anche in presenza di altre persone.
Tende ad isolare la vittima dalla vita sociale, denigrandola anche di fronte ad amici e parenti (si presenta dagli amici e/o dal nuovo partner minacciandoli ed accusandoli di essere la causa di tutto).
Tende a tenere la vittima legata a se tramite iniziative giudiziarie relative ai figli o al patrimonio.
Pretendente respinto
Non necessariamente lo stalker è un violento, può essere un disturbatore, che ha comportamenti ossessivi e persecutori nei confronti della vittima, quali telefonate, sms, lettere, invio di doni, fiori, bigliettini, fino a giungere a pedinamenti, appostamenti, danneggiamenti a cose, fino ad arrivare ad aggressioni fisiche.
Il molestatore invia in continuazione sms alla vittima o le fa degli squilli al cellulare o le mette un fiore sul tergicristallo della macchina tutte le mattine, lascia bigliettini con messaggi d'amore, anche fuori dalla propria città, insomma che fa notare la sua presenza anche senza farsi vedere.
A prima vista potrebbe sembrare un corteggiamento, che, anche in presenza palese di rifiuti da parte della vittima, continua con la sua opera di persecuzione, fino a sfociare nello stalking.
Lo stalker diventa talmente assillante che anche se la vittima cambia abitudini, orari, il numero di telefono, non può più frequentare le amiche, rendendole la vita impossibile, lo stalker trova sempre una strada per arrivare a lei.
Vittime
Temono per la propria sicurezza personale e delle persone a cui sono legate (figli, genitori, parenti).
Non incoraggiare il persecutore alimentando le sue speranze.
Non cercare di farlo ragionare, perché nella sua mente tutto è distorto dalla realtà. Appena telefona chiudere immediatamente la chiamata. Evitare assolutamente di instaurare un dialogo o peggio, incontri chiarificatori. Porsi in modo da non lasciare spazio ad equivoci o illusioni.
Evitare di assecondare i suoi desideri, anche se giustificati come "ultimi". es: "Mi piaci tanto con quella gonna. Mettila un ultima volta e poi giuro ti lascerò in pace". Assumere un atteggiamento fermo di rifiuto
Rispondendo e discutendo con contro-argomentazioni, si rischia di aprire o tenere aperto un canale comunicativo, e di innescare nello stolker il piacere della sfida. Cercare di essere sempre in compagnia di persone. Non lasciare in giro, a portata di chiunque il proprio cellulare, per evitare che venga rubata la nostra rubrica, con l'elenco degli amici ed amiche, da poter seguire in caso facessimo sparire le nostre tracce. Non accettare regali da nessuno anche da amici o amiche.
Lo stalker consegna ad un nostro amico/a un "ultimo" regalo per noi, un cellulare costoso (iPhone), che poi si è dimostrato tarocco, con software di geolocalizzazione, con la possibilità di scaricare via web tutti i messaggi, la rubrica. In questo modo riusciva sempre a sapere dove vi trovate, con chi messaggiate, con chi telefonate.
Un altro motivo per non accettare regali è quello di mantenere sempre aperto il canale con lui. "L'ha accettato, allora mi pensa e mi ama ancora". Cambiare numero telefonico e
informare solo una stretta cerchia di amici e parenti il nuovo numero ed informali della situazione con quella persona, di non divulgarlo. Togliersi da tutti i social network.
Ammonimento
L'articolo 8 del Decreto Legge del 23 febbraio 2009 n. 11, prevede l'ammonimento del Questore.
Di cosa si tratta? In base a tale norma, la vittima di atti persecutori potrebbe, prima di presentare la querela, esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore nei confronti dello "stalker", autore della condotta, affinchè sia adottato il provvedimento di "ammonimento".
Il Questore assume, se necessario, le informazioni dagli organi investigativi, sente le persone informate sui fatti, e nel caso in cui ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei confronti del quale è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
L'ammonimento non presuppone la prova certa del fatto, ma solo la sussistenza di "indizi" che rendano verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori.
L'adozione dell'ammonimento, quindi, dipende dalla valutazione del Questore, che deve apprezzare la fondatezza dell’istanza, formandosi il ragionevole convincimento sulla plausibilità ed attendibilità delle vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice (T.A.R. della Lombardia, sentenza del 25 agosto 2010, n. 4182).
La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del Codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito. In tal caso, inoltre, si procede d'ufficio, ossia indipendentemente dalla presentazione della querela da parte della persona offesa. L'articolo 8 ha la finalità di scoraggiare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, contegni violenti o comunque disdicevoli i quali – seppure non integrino (ancora) un reato contro la persona o il patrimonio – potrebbero degenerare in illeciti penali produttivi di lesioni ben più gravi di valori giuridicamente tutelati (T.A.R. della Campania Napoli, sentenza del 13 gennaio 2011, n. 114).
Se il soggetto continua nella sua opera, la vittima chiama il 113 e viene trovato sotto casa della vittima, fuori dal suo ufficio o in altre circostanze comprovanti lo stalking, viene arrestato in flagranza, con conseguente aggravante in quanto già ammonito.
Continua...