Gun Disarm ....resto perplesso !

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Re: Gun Disarm ....resto perplesso !
« Reply #165 on: March 26, 2010, 14:26:32 pm »
0
??? :-\
ma voi non considerate un fattore importantissimo, e se nella collutazione parte il colpo e io lo evito potrebbe beccare ad esempio un passante!!!

In questo caso, potrebbe scattare per te l'accusa di lesioni colpose o se sfortunatamente, il passante muore, l'omicidio colposo, in quanto dalla tua azione di difesa, scaturisce il colpo che ferisce/uccide il passante.
Il giudice potrebbe dire che se tu non avessi reagito, non sarebbe partito il colpo...

e-M@n
l'Italia è il paese dei balocchi ... quindi non escludo nulla ... ma in caso di condanna sotterro il mio avvocato, l'avvocato dell'accusa ed il giudice :vader:
Non esistono problemi; ci sono soltanto soluzioni.


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Offline dog Rob

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Re: Gun Disarm ....resto perplesso !
« Reply #166 on: March 26, 2010, 14:27:49 pm »
0
??? :-\
ma voi non considerate un fattore importantissimo, e se nella collutazione parte il colpo e io lo evito potrebbe beccare ad esempio un passante!!!

In questo caso, potrebbe scattare per te l'accusa di lesioni colpose o se sfortunatamente, il passante muore, l'omicidio colposo, in quanto dalla tua azione di difesa, scaturisce il colpo che ferisce/uccide il passante.
Il giudice potrebbe dire che se tu non avessi reagito, non sarebbe partito il colpo...

e-M@n

MA PER FAVORE !  se non sai di cosa parli evita di propinare idee campate in aria (scusa il tono ma è una mia reazione a tute le puttanate metropolitane)
Detto questo:

Codice Penale

Art. 45 - Caso fortuito o forza maggiore.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Art. 52 - Difesa legittima.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Art. 54 - Stato di necessità.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.


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Offline Gargoyle

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Re: Gun Disarm ....resto perplesso !
« Reply #167 on: March 26, 2010, 14:37:54 pm »
0
non mi sembra così assurdo
non tanto per il giudice che ti accusa, ma per l'avvocato del "povero passante" che ci prova a dare la colpa ANCHE a te.
poi con gli articoli giustamente fatti notare da Dog Rob, uno se la cava anche, ma qualche mezza giornata in tribunale mi sa che la passa comunque
 ???

p.s. quando apriamo una sezione legale all'interno del forum?
Improvvisare, adattarsi e raggiungere lo scopo.

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Offline Timbrasco

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Re: Gun Disarm ....resto perplesso !
« Reply #168 on: March 26, 2010, 14:40:37 pm »
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??? :-\
ma voi non considerate un fattore importantissimo, e se nella collutazione parte il colpo e io lo evito potrebbe beccare ad esempio un passante!!!

In questo caso, potrebbe scattare per te l'accusa di lesioni colpose o se sfortunatamente, il passante muore, l'omicidio colposo, in quanto dalla tua azione di difesa, scaturisce il colpo che ferisce/uccide il passante.
Il giudice potrebbe dire che se tu non avessi reagito, non sarebbe partito il colpo...

e-M@n

MA PER FAVORE !  se non sai di cosa parli evita di propinare idee campate in aria (scusa il tono ma è una mia reazione a tute le puttanate metropolitane)
Detto questo:

Codice Penale

Art. 45 - Caso fortuito o forza maggiore.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Art. 52 - Difesa legittima.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Art. 54 - Stato di necessità.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.



Calmatevi!!!
L'utente E-m@n ha chiaramente usato il condizionale!! Non saltiamo addosso a chi non se lo merita, dai!
C'è di molto molto molto peggio qui.... :pun:

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Offline The Spartan

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Re: Gun Disarm ....resto perplesso !
« Reply #169 on: March 26, 2010, 14:57:58 pm »
0
Dog ha usato cmq un tono maschio "scusandosi" quindi andiamo oltre in serenità... ;)
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Offline e-M@n

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Re: Gun Disarm ....resto perplesso !
« Reply #170 on: March 26, 2010, 19:16:27 pm »
0
MA PER FAVORE !  se non sai di cosa parli evita di propinare idee campate in aria (scusa il tono ma è una mia reazione a tute le puttanate metropolitane)
Detto questo:

Ho detto POTREBBE.
A parte il fatto che è già successo che una persona sia stata indagata per lesioni colpose, per aver cagionato dei danni ad una terza persona, mentre si stava difendendo da uno scippo. L'avvocato del danneggiato ha chiesto i danni (poi negati dal glidice) alla persona derubata.
Ti auguro di non capitare mai tra le grinfie di un avvocato che cerca in tutti i modi di incutere nel giudice dubbi sulla tua "azione sconsiderata", senza che tu sia un esperto di queste tecniche, salvo poi descriverti come un picchiatore professionista, che per la smania di alzare le mani ha causato il ferimento o la morte del suo cliente.

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Offline napoli65

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Re: Gun Disarm ....resto perplesso !
« Reply #171 on: March 26, 2010, 20:15:28 pm »
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A parte il fatto che è già successo che una persona sia stata indagata per lesioni colpose, per aver cagionato dei danni ad una terza persona, mentre si stava difendendo da uno scippo. L'avvocato del danneggiato ha chiesto i danni (poi negati dal glidice) alla persona derubata.


Premesso che non sono un avvocato e nè ci tengo ad esserlo :gh: ma per il lavoro che svolgo di tanto in tanto ho a che fare con la normativa e la prassi.
Nel caso prospettato la procura agisce di ufficio, ma prima di arrivare in dibattimento ci sono le indagini di polizia e di norma la posizione di colui che si è difeso dovrebbe essere già stralciata durante questa fase, dubito fortemente che possa essere rinviato a giudizio.
Se invece così non fosse farà valere i suoi diritti in virtù degli articoli richiamati da dog ( a proposito l'art. 52 è quello prima della modifica del 2006) nel processo.
In riferimento al caso di cui alla tua citazione il soggetto dunque ha avuto due procedimenti, uno penale e un'altro civile?

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Offline Gargoyle

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Re: Gun Disarm ....resto perplesso !
« Reply #172 on: March 26, 2010, 20:31:09 pm »
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io intendevo proprio il processo civile
si chiedono danni per stupidità ben meno serie e molto più campate per aria, figurati in un caso come quello ipotizzato
Improvvisare, adattarsi e raggiungere lo scopo.

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Offline napoli65

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Re: Gun Disarm ....resto perplesso !
« Reply #173 on: March 26, 2010, 20:45:38 pm »
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Ora lasciando da parte il codice penale, se qualcuno tampona una macchina ferma al semaforo rosso, e questa tampona a sua volta quella antistante, chi risponde dei danni è sempre colui che ha provocato per primo l'incidente.
Perchè nel nostro caso non si dovrebbe applicare lo stesso principio?

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Offline e-M@n

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Re: Gun Disarm ....resto perplesso !
« Reply #174 on: March 26, 2010, 22:21:11 pm »
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In riferimento al caso di cui alla tua citazione il soggetto dunque ha avuto due procedimenti, uno penale e un'altro civile?

Ricordo che lessi sul giornale di questo caso, in cui si accentuava al fatto che l'avvocato del danneggiato, non riuscendo a denunciare l'ignoto scippatore, chiese i danni a chi si difese, che evitò di pagare grazie alle testimonianze.
Il caso che dicevi tu del tamponamento al semaforo, è vero che il responsabile è chi ha causato il primo tamponamento, ma se questo fugge? Il primo della fila sicuramente chiederà i danni al secondo.

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Offline altardit

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Re: Gun Disarm ....resto perplesso !
« Reply #175 on: March 26, 2010, 23:53:20 pm »
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Ora lasciando da parte il codice penale, se qualcuno tampona una macchina ferma al semaforo rosso, e questa tampona a sua volta quella antistante, chi risponde dei danni è sempre colui che ha provocato per primo l'incidente.
Perchè nel nostro caso non si dovrebbe applicare lo stesso principio?

scusate, ma il codice della strada che ci azzecca?
inoltre mi sembra che la normativa sia cambiata: nel tamponamento a catena chi sta dietro paga quello davanti  a se e si fa pagare dall'altro che è dietro e così via.

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Offline dog Rob

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Re: Gun Disarm ....resto perplesso !
« Reply #176 on: March 27, 2010, 00:00:35 am »
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Ora lasciando da parte il codice penale, se qualcuno tampona una macchina ferma al semaforo rosso, e questa tampona a sua volta quella antistante, chi risponde dei danni è sempre colui che ha provocato per primo l'incidente.
Perchè nel nostro caso non si dovrebbe applicare lo stesso principio?

se lasciamo perdere il penale e andiamo sul civile la musica cambia ma non di molto, nel senso che io posso promuovere tutte le cause civili che voglio (compreso una contro napoli65 che manco conosco) ma non significa che la pretesa risarcitoria abbia fondamento

per quanto riguarda il tamponamento a catena non ci sono e non ci possono essere analogie con l'argomento del topic, nella fattispecie l'ultima macchina tamponata veniva risarcita da quella che l'aveva tamponata la quale a sua volta faceva rivalsa nei confronti di chi lo  "spinto", oltre ovviamente a chiedere il risarcimento del danno direttamente subito ... francamente non ricordo se questa era solo una prassi assicurativa o vi fosse qualche norma in proposito, comunque ho usato il verbo al passato in quanto recentemente le cose sono cambiate e credo che ciascuno venga risarcito dalla propria assicurazione, le assicurazioni poi si "aggiustano" in una sorta di camera di compensazione

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Offline napoli65

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Re: Gun Disarm ....resto perplesso !
« Reply #177 on: March 27, 2010, 09:39:05 am »
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Ora lasciando da parte il codice penale, se qualcuno tampona una macchina ferma al semaforo rosso, e questa tampona a sua volta quella antistante, chi risponde dei danni è sempre colui che ha provocato per primo l'incidente.
Perchè nel nostro caso non si dovrebbe applicare lo stesso principio?

scusate, ma il codice della strada che ci azzecca?
inoltre mi sembra che la normativa sia cambiata: nel tamponamento a catena chi sta dietro paga quello davanti  a se e si fa pagare dall'altro che è dietro e così via.
Infatti non c'enta nulla è solo per fare un'analogia con la richiesta del risarcimento dei danni in ambito civilistico.
Per rimanere nel contesto stradale a me comunque non risulta cambiato un bel nulla in tema di responsabilità, ciò che è cambiato è la procedura del risarcimento danni, sempre che i soggetti coinvolti siano tutti daccordo, altrimenti si va davanti al giudice.
 

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Offline napoli65

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Re: Gun Disarm ....resto perplesso !
« Reply #178 on: March 27, 2010, 09:47:25 am »
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se lasciamo perdere il penale e andiamo sul civile la musica cambia ma non di molto, nel senso che io posso promuovere tutte le cause civili che voglio (compreso una contro napoli65 che manco conosco) ma non significa che la pretesa risarcitoria abbia fondamento
Assolutamente si.
Quote
per quanto riguarda il tamponamento a catena non ci sono e non ci possono essere analogie con l'argomento del topic, ......

Come ho già detto nel precedente post l'analogia è solo per fare un esempio di responsabilità in ambito civilistico.
Nel caso di specie comunque a me risulta che chi paga i danni è colui che ha provocato l'incidente, diverso dal caso del tamponamento a catena per esempio in autostrada con le auto in movimento, dove effettivamente vi è una corresponsabilità.

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Offline The Spartan

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Re: Gun Disarm ....resto perplesso !
« Reply #179 on: March 27, 2010, 10:33:39 am »
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In un paese in cui regna l'incertezza del diritto, io continuo a sostenere che il metro di giudizio è fare quello che si deve fare...il resto viene dopo.
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