La situazione legislativa sugli spray o.c., strumenti utili per la difesa personale, fino a poco tempo fa non era chiarissima. Ora finalmente sembra che il tutto si sia chiarito, quindi sperando di fare cosa gradita, vi posto un articolo preso da una rivista di settore:
...il ministero, negli ultimi anni ha preteso di considerare questi strumenti alla stregua di armi proprie, emanando a tal fine la circolare del 27 aprile 2007, n. 557/PAS.50.216/E/07.
La commissione consultiva centrale si è espressa sullo stesso avviso, salvo però escludere dalla massa degli spray alcuni specifici modelli.
La Defence System, distributrice di alcuni modelli di spray non “liberalizzati” dalla commissione, ha ingaggiato un lungo braccio di ferro con il ministero, presentando ricorso al Tar del Lazio contestando vari vizi di illegittimità ed eccesso di potere contenuti nella circolare.
Ultima contestazione, la competenza della Commissione consultiva: trattandosi di dispositivi non da sparo, a base di sostanze naturali, eventuali perizie sull’offensività dello spray avrebbero dovuto provenire dal ministero della Salute e non certo dalla Commissione consultiva per il controllo delle armi.
Il Tar del Lazio ha riconosciuto fondate le ragioni addotte, sospendendo l’efficacia della circolare e non riconoscendo sussistente, allo stato, alcun presupposto per impedire la libera vendita dei prodotti antiaggressione in grado di erogare sostanze irritanti a base di peperoncino su tutto il territorio nazionale e in tutti gli esercizi, compresa naturalmente anche la grande distribuzione.
Questa sentenza ha valenza nazionale e non essendo stata appellata da parte del ministero degli Interni è diventata definitiva.
In teoria, il “pacchetto sicurezza” approvato nel 2009 dal Parlamento dovrebbe aver tagliato il nodo gordiano della natura degli spray antiaggressione, distinguendo tra quelli non idonei ad arrecare danni alla persona e quelli dannosi e incaricando il ministero dell’Interno di identificare le caratteristiche tecniche possedute dai primi.
La buona notizia è che, dopo anni di attesa (malgrado la legge avesse fissato un termine di 60 giorni entro il quale il ministero avrebbe dovuto emanare il regolamento attuativo), finalmente con decreto 12 maggio 2011, n. 10 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2011, n. 157), si sono potute conoscere le caratteristiche tecniche che devono avere gli spray per essere considerati “non armi”.
In sostanza le caratteristiche che devono avere gli spray “liberi” sono le seguenti: contenere una miscela non superiore a 20 ml, con una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento; la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale; avere una gittata utile non superiore a tre metri.
La vendita sarà consentita ai maggiori di 16 anni senza particolari formalità.
Il decreto dispone anche una serie di adempimenti, per i produttori o importatori, relativamente all’etichettatura.
In particolare, devono portare impressa denominazione legale e merceologica del prodotto e il divieto di vendita ai minori di anni 16.
Sulla confezione devono inoltre apparire i materiali impiegati e i metodi di lavorazione, la quantità di miscela e tutte le sue componenti, il simbolo di pericolo e l’avvertenza “irritante”.
Sulla confezione o in un foglio illustrativo inserito nella confezione, devono essere specificati il nome del produttore e dell’importatore, le istruzioni, le precauzioni d’uso e l’indicazione che “l’uso dei prodotti è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità”.
Queste indicazioni tecniche sono destinate a essere applicate, però, solo sei mesi dopo la data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, quindi dopo l’8 gennaio 2012.