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Autore Discussione: Shiatsu = massaggio connettivale  (Letto 40884 volte)
kidojo62
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Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #15 inserita:: Aprile 03, 2010, 18:36:15 »

io ho uno stipendio che mi permette di farlo gratis,magari altri non hanno questa fortuna.... Smiley
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sunaomakoto
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素直真


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #16 inserita:: Aprile 03, 2010, 18:49:37 »

perchè ridi?Huh Cheesy Cheesy Cheesy sei della finanza?HuhHuh
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EviL Ryu
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Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #17 inserita:: Giugno 12, 2010, 19:30:51 »

più che il prezzo io guarderei la qualità del servizio...meglio pagare 10 euro in più ma affidarsi ad una persona qualificata e competente Smiley
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Lino Rosati
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Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #18 inserita:: Giugno 14, 2010, 00:28:43 »

più che il prezzo io guarderei la qualità del servizio...meglio pagare 10 euro in più ma affidarsi ad una persona qualificata e competente Smiley

Fermo restando che lo Shiatsu non mi interessa, faccio una domanda: che qualifiche dovrebbe avere uno che esegue un massaggio Shiatsu? Cosa dice la legislazione italiana?
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Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #19 inserita:: Giugno 14, 2010, 00:30:30 »

recentemente ho letto un lavoro abbastanza preciso di due scienziati americani che spiegavano l'efficacia della stimolazione dei punti di agopuntura come dovuta alla stimolazione sul tessuto connettivale corrispondente. La pressione, la rotazione, la forma e la direzione dell'ago agiscono sul connettivo producendo in esso degli stimoli e delle reazioni che si propagano in tutto l'organismo favorendo la modificazione delle cellule. L'unico buco lasciato da questa ricerca è che non coinvolge ovviamente tutti quei punti che non sono in diretto contatto con il tessuto connettivo. Quindi, è la mia conclusione personale, quella della stimolazione del connettivo è solo una delle interpretazioni scientifiche possibili, sempre che una spiegazione scientifica sia possibile e necessaria.

Beh, se lo Shiatsu funziona mi pare ovvio che dietro il suo funzionamento ci deve essere una causa/spiegazione scientifca, altrimenti si finisce nella pseudoscienza! Tutto sta trovarla! Smiley
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Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #20 inserita:: Giugno 14, 2010, 11:47:09 »

più che il prezzo io guarderei la qualità del servizio...meglio pagare 10 euro in più ma affidarsi ad una persona qualificata e competente Smiley

Fermo restando che lo Shiatsu non mi interessa, faccio una domanda: che qualifiche dovrebbe avere uno che esegue un massaggio Shiatsu? Cosa dice la legislazione italiana?

quel che ti posso dire che è sicuramente una figura non sanitaria... a poter fare trattamenti sanitari, quindi massaggi e terapie manuali in presenza di patologie (ernie, spondilolisi, lombalgie varie...) in Italia possono essere solo: fisioterapisti, massofisioterapisti e massaggiatori sportivi (qualifica che prendi se già possiedi una delle due precedenti, A.I.M.S. per esempio) oltre naturalmente i medici (teoricamente perchè in pratica fanno altro). Bisogna però fare attenzione perchè in passato ci sono stati corsi di massofisio e massaggiatori sportivi non riconosciuti a livello legale e non abilitanti alla professione.
L'operatore shiatsu dovrebbe essere (ma non sono sicuro) tra i cosìdetti operatori del benessere, quindi dovrebbe indirizzare alle figure riconosciute nel caso di problematiche sanitarie.
Questa credo sia la legge, senza nulla togliere agli effetti terapeutici che lo shiatsu potrebbe avere.
« Ultima modifica: Giugno 14, 2010, 11:49:19 da king of cage » Registrato
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Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #21 inserita:: Giugno 20, 2010, 12:16:57 »

nella patologia l'unica figura che interviene è il fisioterapista massofisio e massaggiatori possono fare solo da supporti ai fisioterapisti
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Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #22 inserita:: Giugno 20, 2010, 13:00:22 »

nella patologia l'unica figura che interviene è il fisioterapista massofisio e massaggiatori possono fare solo da supporti ai fisioterapisti


non sono un terapista ma nella struttura in cui lavoro si collabora sia con fisio che massofisio.
Il massofisio è una figura molto contrastata per ragioni politiche e di interessi ma il diploma triennale di mft (se naturalmente si esce da un istituto riconosciuto e autorizzato) rimane tutt'ora un diploma abilitante per la professione sanitaria di terapista (ai sensi della Legge 403/71), idem per il massaggiatore sportivo (titolo post diploma o laurea abilitante ai sensi della Legge 1099/71).
unico limite rispetto ai laureti per i massofisioterapisti è il campo della riabilitazione neurologica, utenza a loro esclusa.
Così è ancora la legge, che piaccia o no, evitiamo per favore la politica e la disinformazione.
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Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #23 inserita:: Giugno 21, 2010, 13:46:40 »

nella patologia l'unica figura che interviene è il fisioterapista massofisio e massaggiatori possono fare solo da supporti ai fisioterapisti


Seien io sono un fisioterapista ma mi tocca correggerti: il massofisioterapista post 96 (il pre è equiparato a tutti gli effetti ai fisio) ha una sua autonomia ed è ad oggi figura sanitaria, non deve fare da supporto ai fisio, semmai deve operare sotto prescrizione medica, proprio come noi. Ci sono centinaia di studi, dal veneto alla sicilia gestiti da mft, tutti regolari. Come dice kage non possono operare nel campo neurologico.

Per info puoi vedere qui:

http://www.aimfi.it/page.php?9
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Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #24 inserita:: Giugno 22, 2010, 12:44:20 »

Qua non si fà nessuna politica di disinrformazione anzi al massimo la fai tu sè non specifichi che  i massofisio abilitati come dice trinacria sono i pre 96
e tra l'altro il profilo del fisioterapista ci consente di operare su campi come il neurologico ,il cardiologico, il polmonare, uroginecologico, oncologico
che non non sono previste per le altre figure
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Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #25 inserita:: Giugno 22, 2010, 13:12:34 »

Qua non si fà nessuna politica di disinrformazione anzi al massimo la fai tu sè non specifichi che  i massofisio abilitati come dice trinacria sono i pre 96
e tra l'altro il profilo del fisioterapista ci consente di operare su campi come il neurologico ,il cardiologico, il polmonare, uroginecologico, oncologico
che non non sono previste per le altre figure

Anche il post è figura sanitaria abilitata.Spiego meglio: il pre 96 (o 97? non ricordo bene) non ha nessun limite, è equiparato alla laurea in fisio, anche perchè in un certo senso è la figura da cui il fisio nasce prima che diventasse corso di laurea. Il post invece è ancora oggi figura sanitaria, può operare anche in settori come il cardiologico, il polmonare ecc ecc, l'unico settore escluso è quello neurologico. Di fatto, essendo escluso dal neurologico difficilmente sarà inquadrabile ad esempio in strutture ospedaliere pubbliche (anche perchè lì dipende dalle varie regioni anche se legalmente potrebbe entrarvi), lavora molto di più nel privato, specie il settore sportivo (anche più degli stessi fisio, considera che circa 80% dei fisio nelle squadre in realtà sono massofisio) e molto anche a livello ortopedico in studi privati o convenzionati. Considera poi che molti mft sono osteopati che prendono il titolo di massofisiotarapista per poter lavorare legalmente visto che la figura dell'osteopata non trova ancor oggi un collocazione giuridica. Stando in centro Italia (dove saprai c'è forse l'unico o uno dei pochi  istituti ad oggi che sono riconosciuti legalmente) conosco bene la realtà dei mft. Sulle competenze non discuto, dipende dai singoli casi , alcuni si limitano a fare gli impastatori, poco più di operatori del benessere, altri iniziano a sbattersi a destra e a manca con mille corsi di formazione, cosa che in fondo facciamo anche noi e che è cmq indispensabile per avere una formazione aggiornata e di qualità.

Però ora torniamo in topic  Wink
« Ultima modifica: Giugno 22, 2010, 13:20:09 da trinacria » Registrato
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Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #26 inserita:: Giugno 22, 2010, 14:01:21 »

Si conosco l'istituto cmq i massofisioterapisti post ancora ci sono miriadi di sentenze ancora in gioco e queste nascono perchè in italia si usano scorciatoie furbizie condoni e quant'altro ormai credo che la figura del terapista sia abbastanza delineata e con la creazione dell'albo quanto prima si spera di ovviare a tutta questa campagna di abusivismo che viene fatta per meri scopi economici che per altro


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Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #27 inserita:: Giugno 22, 2010, 15:22:51 »

Si conosco l'istituto cmq i massofisioterapisti post ancora ci sono miriadi di sentenze ancora in gioco e queste nascono perchè in italia si usano scorciatoie furbizie condoni e quant'altro ormai credo che la figura del terapista sia abbastanza delineata e con la creazione dell'albo quanto prima si spera di ovviare a tutta questa campagna di abusivismo che viene fatta per meri scopi economici che per altro




il problema è che le sentenze per il momento hanno dato sempre (o quasi sempre) ragione agli mft. Io non entro in merito alla cosa, però non mi sento di chiamare "abusivi" coloro che per legge ancora non lo sono. E' solo una questione correttezza giuridica, nient'altro. Che poi sia una scorciatoia per chi non è entrato tramite il test, non posso non darti ragione. Buon allenamento e buon lavoro.
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Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #28 inserita:: Luglio 05, 2010, 12:58:59 »

Troppa confusione...occorre fare un breve excursus del regime normativo disciplinante la figura professionale in esame.

In origine era stata istituita, con L. 570/1961, la figura professionale del “massofisioterapista cieco”; alla quale si aggiunsero poi quella di massofisioterapista diplomato presso scuole statali o autorizzate dal Ministero della sanità (v. L. 403/1971), e quella di massofisioterapista diplomato presso scuole regionali previste dai DD.PP.RR. 4/1972 e 10/1972.

Su questo assetto si innesta la riforma sanitaria introdotta con il D. Lgs. 502/1992 che, per quanto più specificamente riguarda la questione in esame, ha disposto all’art. 6, co. 3, la generale soppressione dei corsi di studio relativi alle figure professionali sanitarie (personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione), facendo salvi quelli riordinati ai sensi dell’art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ed individuando quale sede per la formazione delle predette figure quella ospedaliera ovvero altre strutture del Servizio sanitario nazionale ed istituzioni private accreditate. Ne è conseguito che la formazione delle professioni sanitarie avviene ora in ambito universitario, o in sede regionale ma previa stipulazione di protocollo d’intesa con l’Università.

In attuazione del richiamato articolo 6, i corsi per massofisioterapisti sono stati soppressi a decorrere dall’1 gennaio 1996, ad eccezione di quelli per “massofiosioterpisti non vedenti”, fatti salvi col D.M. sanità del 10 luglio 1998, che li ha espressamente prorogati (“I corsi di formazione professionale per non vedenti per l'acquisizione della qualifica di massofisioterapista non rientrano fra quelli soppressi alla data del 1° gennaio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 3”).

Sentenza tar di 2 mesi fa...http://www.fisiokinesiterapia.biz/php/index.php?lng=it

Il tar Umbro 4 mesi fa ha sentenziato essere il mft post 96 figura di interesse sanitario con il benestare dell'ente formatore.

Dopo la riforma delle professioni sanitarie avviate dal d.lgs. 502/1992, il profilo professionale del massaggiatore-massofioterapista è da ritenersi ormai superato con l’istituzione della nuova figura del fisioterapista. In tal senso, si è pronunciato anche il T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia (Sentenza n. 1136/2007) e sezione di Milano (sentenza n. 4060/2008).
Nella stessa direzione depongono:
il D.M. 10 luglio 1998, che ha prorogato lo svolgimento dei corsi di formazione professionale di massofisioterapista unicamente per i non vedenti in attesa di una preannunciata rideterminazione del relativo profilo professionale;
il D.M. 27 luglio 2000, che ha ritenuto equipollente al titolo di fisioterapista il diploma di massofisioterapista unicamente se conseguito al termine di corsi triennali ex Legge n. 403/1971;
Il D.P.R. n. 220/2001, recante il regolamento sulla disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, che non contempla più i concorsi per massofisioterapista;
i C.C.N.L. del comparto Sanità, che mantengono il massofisioterapista solo come profilo professionale ad esaurimento;
il D.M. 29 aprile 2001, che nell’elencare i profili professionali dell’area riabilitativa, non contempla più il massofisioterapista;
l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e l’art. 4 quater del d.l. n. 250/2005 (convertito in Legge n. 27/2006), secondo cui la formazione per l’accesso alle professioni sanitarie è esclusivamente di livello universitario e i corsi pregressi, non riordinati, devono ritenersi soppressi;
la sentenza della Corte Costituzionale n. 449/2006, che ha dichiarato l’illegittimità di una legge della Provincia autonoma di Bolzano che istituiva il profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofisioterapista.
Saluti
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Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #29 inserita:: Luglio 05, 2010, 15:07:01 »

Troppa confusione...occorre fare un breve excursus del regime normativo disciplinante la figura professionale in esame.

In origine era stata istituita, con L. 570/1961, la figura professionale del “massofisioterapista cieco”; alla quale si aggiunsero poi quella di massofisioterapista diplomato presso scuole statali o autorizzate dal Ministero della sanità (v. L. 403/1971), e quella di massofisioterapista diplomato presso scuole regionali previste dai DD.PP.RR. 4/1972 e 10/1972.

Su questo assetto si innesta la riforma sanitaria introdotta con il D. Lgs. 502/1992 che, per quanto più specificamente riguarda la questione in esame, ha disposto all’art. 6, co. 3, la generale soppressione dei corsi di studio relativi alle figure professionali sanitarie (personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione), facendo salvi quelli riordinati ai sensi dell’art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ed individuando quale sede per la formazione delle predette figure quella ospedaliera ovvero altre strutture del Servizio sanitario nazionale ed istituzioni private accreditate. Ne è conseguito che la formazione delle professioni sanitarie avviene ora in ambito universitario, o in sede regionale ma previa stipulazione di protocollo d’intesa con l’Università.

In attuazione del richiamato articolo 6, i corsi per massofisioterapisti sono stati soppressi a decorrere dall’1 gennaio 1996, ad eccezione di quelli per “massofiosioterpisti non vedenti”, fatti salvi col D.M. sanità del 10 luglio 1998, che li ha espressamente prorogati (“I corsi di formazione professionale per non vedenti per l'acquisizione della qualifica di massofisioterapista non rientrano fra quelli soppressi alla data del 1° gennaio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 3”).

Sentenza tar di 2 mesi fa...http://www.fisiokinesiterapia.biz/php/index.php?lng=it

Il tar Umbro 4 mesi fa ha sentenziato essere il mft post 96 figura di interesse sanitario con il benestare dell'ente formatore.

Dopo la riforma delle professioni sanitarie avviate dal d.lgs. 502/1992, il profilo professionale del massaggiatore-massofioterapista è da ritenersi ormai superato con l’istituzione della nuova figura del fisioterapista. In tal senso, si è pronunciato anche il T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia (Sentenza n. 1136/2007) e sezione di Milano (sentenza n. 4060/2008).
Nella stessa direzione depongono:
il D.M. 10 luglio 1998, che ha prorogato lo svolgimento dei corsi di formazione professionale di massofisioterapista unicamente per i non vedenti in attesa di una preannunciata rideterminazione del relativo profilo professionale;
il D.M. 27 luglio 2000, che ha ritenuto equipollente al titolo di fisioterapista il diploma di massofisioterapista unicamente se conseguito al termine di corsi triennali ex Legge n. 403/1971;
Il D.P.R. n. 220/2001, recante il regolamento sulla disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, che non contempla più i concorsi per massofisioterapista;
i C.C.N.L. del comparto Sanità, che mantengono il massofisioterapista solo come profilo professionale ad esaurimento;
il D.M. 29 aprile 2001, che nell’elencare i profili professionali dell’area riabilitativa, non contempla più il massofisioterapista;
l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e l’art. 4 quater del d.l. n. 250/2005 (convertito in Legge n. 27/2006), secondo cui la formazione per l’accesso alle professioni sanitarie è esclusivamente di livello universitario e i corsi pregressi, non riordinati, devono ritenersi soppressi;
la sentenza della Corte Costituzionale n. 449/2006, che ha dichiarato l’illegittimità di una legge della Provincia autonoma di Bolzano che istituiva il profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofisioterapista.
Saluti

sarà come dici tu ma gli mft lavorano, pre e post, hanno studi, collaborano con medici e sono nel sanitario a tutti gli effetti, in tutta italia, gli organi di competenza controllano e non chiudono, anzi ritengono validi i titoli. Lo stesso ministro della sanità reputa validi i titoli. Che l'aifi dica il contrario poco importa. Pur essendo un fisio lavoro con un massoterapista e ho spesso parlato con gente dell'Aims. A me le cose risultano molto differenti, la confusione sta nel fare troppa politica in queste cose, riportando solo alcune sentenze (proprio come nel post precedente), notizie parziali ecc ecc.
Cmq ha me non frega nulla di aifi, aimfi, aims ecc ecc e le battaglie legali a colpi di sentenze le lascio agli avvocati anche perchè non ho le competenze per farlo e per giudicare.
« Ultima modifica: Luglio 05, 2010, 15:10:03 da trinacria » Registrato
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