Benvenuto! Accedi o registrati.
Luglio 30, 2016, 23:19:28

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Attivata la Sezione  Link Amici attraverso la quale sarà possibile aggiungere il tuo sito web con modalità scambio link !
1140012 Messaggi in 46562 Discussioni da 34340 utenti
Ultimo utente: Aktarusq79
Ricerca:     Ricerca avanzata
+  The Forum of Martial Arts
|-+  Salute e Qualità della Vita
| |-+  Shiatsu
| | |-+  Shiatsu = massaggio connettivale
« precedente successivo »
Pagine: 1 2 3 [4] 5 Stampa
Autore Discussione: Shiatsu = massaggio connettivale  (Letto 40894 volte)
Paola78
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 12


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #45 inserita:: Luglio 06, 2010, 14:32:43 »

Guarda che ti ho invitato a far funzionare la testa...se l'Università forma le professioni sanitarie (TUTTE comprese quelle dell'area riabilitativa) come può un istituto pvt formare altrettanto?
Dove è scritto che sono sanitari?
Come mai non sono trattati da sanitari? (ecm, concorsi etc.)
Lascia perdere le sentenze ma la legge? Quella in particolare del 2006?
Non lo dico io "assorbito" ma la legge.
Poi hai letto che una mft post 96 è stata giustamente licenziata? Ti ho riportato la sentenza..non può lavorare nemmeno nei centri conv. in quanto NON EQUIPOLLENTE!
Io preferisco ascoltare la ragione, tu fa come vuoi.
Registrato
Sionis
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 32


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #46 inserita:: Luglio 06, 2010, 15:12:55 »

Guarda che ti ho invitato a far funzionare la testa...se l'Università forma le professioni sanitarie (TUTTE comprese quelle dell'area riabilitativa) come può un istituto pvt formare altrettanto?
Dove è scritto che sono sanitari?
Come mai non sono trattati da sanitari? (ecm, concorsi etc.)
Lascia perdere le sentenze ma la legge? Quella in particolare del 2006?
Non lo dico io "assorbito" ma la legge.
Poi hai letto che una mft post 96 è stata giustamente licenziata? Ti ho riportato la sentenza..non può lavorare nemmeno nei centri conv. in quanto NON EQUIPOLLENTE!
Io preferisco ascoltare la ragione, tu fa come vuoi.

io ti ho riportato la sentenza finale, quella posteriore alle tue. Evidentemente sei tu che non capisci. Come non capisci che se fosse come dici tu verrebbero messi i sigilli il giorno stesso all'istituto e ai centinaia di centri in giro per l'italia, così non è... quello che hai riportato non era una massofisioterapista post 96 ma altra figura che aveva preso il titolo chissa dove e non in umbria.... giochiamo sulle parole?
credo possiamo concludere qui  buck2
« Ultima modifica: Luglio 06, 2010, 15:17:36 da Sionis » Registrato

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

king of cage
Utente Jr.
**
Scollegato Scollegato

Messaggi: 400



Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #47 inserita:: Luglio 06, 2010, 15:20:37 »

avete entrambi portato le vostre opinioni e i vostri riferimenti. Non credo ci sia altro da dire, discutetene in privato perchè siete da tempo fuori topic.
Per favore torniamo allo shiatsu che è un argomento che mi interessa.
Registrato
Paola78
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 12


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #48 inserita:: Luglio 06, 2010, 15:52:37 »

La sentenza finale? Ma di diritto ne sai qualcosa, no perchè mi sorgono seri dubbi a parte che la sentenza da me citata è di 2 mesi fa, inoltre nell'altra sentenza il licenziamento concerneva una mft post 96 e i sigilli non li metteranno mai, la cultura è libera in Italia (vedi scuole di osteopatia) ma che validità hanno?
Apro anche io una scuola di mft...che non posso farlo? Tanto non vale niente, lo stato non lo riconosce.
Lo stesso dicasi per mft, ad ogni modo capisco che sto perdendo tempo, ti lascio alle tue convinzioni...poi mi darai ragione.
Discorso chiuso, ripeto non avevo pretese ma se proprio non vuoi sentire...non sono certo problemi miei, ti saluto.
Registrato
Sionis
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 32


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #49 inserita:: Luglio 06, 2010, 16:17:47 »

La sentenza finale? Ma di diritto ne sai qualcosa, no perchè mi sorgono seri dubbi a parte che la sentenza da me citata è di 2 mesi fa, inoltre nell'altra sentenza il licenziamento concerneva una mft post 96 e i sigilli non li metteranno mai, la cultura è libera in Italia (vedi scuole di osteopatia) ma che validità hanno?
Apro anche io una scuola di mft...che non posso farlo? Tanto non vale niente, lo stato non lo riconosce.
Lo stesso dicasi per mft, ad ogni modo capisco che sto perdendo tempo, ti lascio alle tue convinzioni...poi mi darai ragione.
Discorso chiuso, ripeto non avevo pretese ma se proprio non vuoi sentire...non sono certo problemi miei, ti saluto.

ha già perchè io parlo con un'avvocato laureata in giurisprudenza  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy che naturalmente ha tutta la storia legale dell'istituto umbro  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy... ma fammi il favore.
un istituto che vende un diploma pubblicizzandolo per abilitante e professionale, quando a tuo parere non lo è , è truffa, quindi perseguibile.... nessuno pubblicizza il corso come corso culturale, per favore non scherziamo.
riporti questo sito: http://www.salute.gov.it/ecm/operatori/operatori.jsp?sez=eleDM

se clicchi ha dx di fisioterapista riporta i titoli equipollenti, tra cui c'è quello triennale di massofisioterapista, senza alcuna menzione a pre o post. Se aggiungiamo la sentenza postuma dell'istituto umbro in cui viene riconosciuto il percorso formativo che ho postato per me è tutto chiaro.
bye bye
« Ultima modifica: Luglio 06, 2010, 16:19:48 da Sionis » Registrato
Paola78
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 12


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #50 inserita:: Luglio 06, 2010, 16:42:15 »

Qui è specificato (sentenza passata in giudicato recentisima) chi sono i mft post 96 …OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO, e l’istituto Umbro cosa dice? SI, FORMIAMO OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO. 2funny
http://www.fisiokinesiterapia.biz/download/mftpost96tarperugia.pdf

Qui leggi che i titoli post 96 NON SONO EQUIPOLLENTI in base al DM del 2000 ed è dimostrato dal fatto che non fanno ecm, non sono menzionati, non li vogliono alle università, non fanno concorsi, FATTURANO CON IVA (prestazioni sanitarie sononesenti)…sono poveretti insomma. 2funny

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%201/2008/200800884/Provvedimenti/201001254_01.XML

Qui leggi che proprio perché non equipollenti li si LICENZIA!!! 2funny Cry

http://www.lavoroprevidenza.com/leggi_articolo.asp?id=1565


Ai sensi della legge n. 43/2006, il professionista sanitario è l’operatore che svolge, in forza di un titolo universitario abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. Attualmente, il titolo universitario è la laurea e le professioni sanitarie sono soltanto quelle indicate nel D.M. 29 marzo 2001. I corsi di laurea per le professioni sanitarie sono un numerus clausus, e le università non possono rilasciare titoli aventi denominazione diverse dai rispettivi corsi di laurea. Pertanto, fisioterapista è colui che ha conseguito la laurea in fisioterapia ed esercita la professione sanitaria di cui al D.M. 741/1994.
Titoli Equipollenti
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio Sanitario Nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (oggi diplomi di laurea), e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Il Decreto ministeriale del 27 luglio 2000 ha specificato quali siano i titoli, conseguiti prima dell’istituzione dei Corsi di Laurea in Fisioterapia, da ritenere equipollenti.


Ti manca solo il disegnino per comprendere?
Devi fartene una ragione, si riabilita solo ed esclusivamente dopo aver conseguito la LAUREA, il resto è abusivismo, approssimazione, incompetenza, ignoranza e incoscienza.

Stammi bene e la prox volta studia, fa i test come la legge prescrive, e potrai fregiarti del titolo di Dott. In fisioterapia e non di abusivo con l’attestatuccio rilasciato dall’istituto pvt a suon di migliaia di euro.
Mi spiace ma se proprio non recepisci è evidente che hai problemi.
E' CHIARO o provo davvero a farti un disegno? Grin
Registrato
Sionis
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 32


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #51 inserita:: Luglio 06, 2010, 18:12:47 »

Paola: "Qui è specificato (sentenza passata in giudicato recentisima) chi sono i mft post 96 …OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO, e l’istituto Umbro cosa dice? SI, FORMIAMO OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO.
http://www.fisiokinesiterapia.biz/download/mftpost96tarperugia.pdf "

evidentemente non hai letto tutto o non sai leggere. Qui si parla di nuovo solo dell'accesso ai corsi di mass. sportivo dei fisioterapisti. Anche nel sito dell'aims viene detto lo stesso. Per il resto non vedo nessuna novità ma evidentemente interpreti a tuo modo.



Paola: "Qui leggi che i titoli post 96 NON SONO EQUIPOLLENTI in base al DM del 2000 ed è dimostrato dal fatto che non fanno ecm, non sono menzionati, non li vogliono alle università, non fanno concorsi, FATTURANO CON IVA (prestazioni sanitarie sononesenti)…sono poveretti insomma.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%201/2008/200800884/Provvedimenti/201001254_01.XML "

mai detto che i post fanno ecm o altro, infatti non fanno neurologico, non sono equipollenti ma i titoli sono validi, come ti ho già detto sono ancora oggi una figura superstite del vecchio ordinamento, a differenza dei pre che sono stati equipollati a tutti gli effettei... quidi non mi dici nulla di nuovo

Paola: "Qui leggi che proprio perché non equipollenti li si LICENZIA!!! 

http://www.lavoroprevidenza.com/leggi_articolo.asp?id=156522"

qui ancora una volta, ma sei dura poveretta,  confondi massokine... con massofisioterapista, la prima figura è stato soggetta a riordine , la seconda no.. ma continui a far finta di non capire.




il resto non lo leggo neppure perchè tanto ho capito che prendi fischi per fiaschi.
« Ultima modifica: Luglio 06, 2010, 18:37:39 da Sionis » Registrato
Sionis
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 32


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #52 inserita:: Luglio 06, 2010, 18:38:51 »

http://leggimassofisioterapista.blogspot.com/

vabbò allora cito questo:

ATTENZIONE!
COMUNICATO PER TUTTI I MASSOFISIOTERAPISTI:
(dal sito dell'AIMFI)
AIMFI convocata dal Presidente della Camera dei Deputati On. Gianfranco Fini
Pubblicato da: admin - mercoledì 14 gennaio 2009 - 22:44:56


Gentili aderenti,
siamo lieti di annunciarVi l'avvenuta formalizzazione della convocazione di AIMFI presso la Presidenza della Camera dei Deputati per la prossima settimana; da parte nostra, oltre all'ovvio privilegio di cui ci sentiamo onorati, sarà il momento opportuno per chiarire lo scempio mediatico, vessatorio e infondato che si è perpetrato negli anni verso tutti (studenti e professionisti) e che va assolutamente fermato dagli organi garanti della democrazia di questo Paese.

Non saremo li certamente per parlare di ciò che da sempre affermiamo e che lo stesso Ministero della Salute afferma, ovvero che i nostri titoli e quelli in itinere sono tutti validi, bensì per far luce su tutta una serie di incongruenze, vessazioni e rimaneggiamenti che ci hanno resi ridicoli anche agli occhi dello Stato stesso.

Non intendiamo comunicarvi filosofie che dicano tutto e niente ma solo ed unicamente che faremo presente che c'è chi, da questa situazione di scompiglio generale, vuole ottenere una genuflessione delle nostre dignità.
Noi non abbiamo nessuna intenzione di continuare sulla strada del dire e non dire lasciando decine di migliaia di operatori nel continuo buio che, a nostro avviso, non è da attribuire allo Stato ma a chi questo buio lo vuole per non meglio precisati interessi.

Dunque il COMITATO AIMFI, nella certezza che non sia il caso di oberare le più alte cariche dello Stato di sciocchezze da baraccone, racconterà la sua posizione in merito per quanto sopra indicato.
Ribadiamo, per noi i titoli sono tutti validi e se lo conferma la magistratura di ultimo grado e il Ministero stesso a chi ne fa richiesta, non vediamo che motivo debba esserci per fare proposte deliranti per poi rimaneggiarle per poi negarle ecc. .

AIMFI da parte sua si muoverà legalmente solo se ce ne sarà realmente bisogno. Al momento chiederemo di mettere i nostri aderenti e la categoria tutta, nelle condizioni di lavorare senza essere più oggetto di bassezze di ogni genere; non dimenticheremo facilmente anni di vessazioni infondate alle quali sarà il caso di dare un taglio netto. Maggiore informazione e i giusti freni a chi di dovere per noi bastano, e se ci hanno convocati evidentemente abbiamo suscitato la giusta credibilità nel Presidente della Camera dei Deputati On. Gianfranco Fini il quale, non essendo uno sprovveduto, ha ben compreso che sussistono delle criticità sociali e vuole meglio comprendere chi e come le fomenta. Bene noi saremo li per chiarire tutto questo.

Grazie a tutti per un risultato che non è merito nostro ma vostro.
COMITATO AIMFI

_____________________________

Nel sito dell'AIMFI c'è la possibilità di immettere il proprio nominativo nel database.
Non è un impegno d'iscrizione, è la possibilità di avere ancora più peso politico, nel nostro interesse.

 


PRIMA DI TUTTO NON DIMENTICHIAMO CHE:...


... la legge 403/71 NON E' STATA ABROGATA!
Per modificare uno stato giuridico bisogna abrogare la legge su cui si fonda.



 
PROFILO PROFESSIONALE - LEGGE 403/71

Profilo professionale
Il profilo professionale del massofisioterapista è contemplato nel decreto 7 settembre 1976 “Il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale ausiliario e di terapista della riabilitazione.”

Legge 19 maggio 1971, n. 403

PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA DEI MASSAGGIATORI E DEI MASSOFISIOTERAPISTI
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1971, n. 162

Articolo 1
La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del
Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.
Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.
 
CONSIGLIO DI STATO N°5225/2007
N.B.
Questo documento è pubblicato su un sito di un'associazione di FT, ma in forma INCOMPLETA, manca, per l'appunto, guarda caso, questa parte qui.


Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE:
(... pagina protocollata N°7)
Non essendo però intervenuto un provvedimento di
individuazione della figura del MFT come una di quelle da
riordinare, ne essendo intervenuti provvedimenti di
riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita
soppressione, la relativa professione è in sostanza rimasta
configurata nei temini del vecchio ordinamento, con
conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione.

Appello accolto
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa
12 giugno 2007
Presidente Paolo Salvatore
...
 
SENTENZA n° 340 TAR Umbria
Con verifica di nessun ricorso al Consiglio di STATO (foglio
sottomano del C.d.S.. prima o poi lo scannerizzo).

(...)
5. B) (la figura del Massaggiatore - massofisioterapista) non
è intervenuto un decreto che la individui come una di quelle
che debbono essere "riordinate"
C) che non sono neppure intervenuti provvedimenti rivolti a
riordinare il relativo corso di formazione.
D) che non sono intervenuti provvedimenti rivolti a disporre
formamente la soppressione.

6.(...)
B)anche in considerazione del diverso livello formativo la
nuova figura del fisioterapista non ha assorbito la
preesistente figura di massofisioterapista e che soltanto
alcune attività del fisioterapista rientrano in quelle
proprie del massofisioterapista.
C)che una figura professio nale con formazione di livello non
universitario nel settore della riabilitazione motoria,
analoga a quella del MFT, può soddisfare specifiche esigenze
assistenziali che non richiedono necessariamente l'attività
di un operatore con diploma universitario quale il
fisioterapista.
D) che pertanto gli attuali corsi di formazione professionale
di massofisioterapisti per non vedenti non rientrano tra
quelli da considerare soppressi dal 1° gennaio 1996 ai sensi
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n.502/1992.
(...)
Non sembra che si possa distinguere fra mft vedenti e non
vedenti come se fossero due figure professionali diverse: un
vedente adeguatamente formato può acquisire una
professionalità non apprezzabilmente deteriore rispetto a
quella di un non vedente.
Pertanto ciò che il decreto ministeriale 10 luglio 1998 dice
con riferimento alla formazione ed all'esercizio
professionale dei mft non vedenti è per necessità logica e
giuridica estensibile anche ai massofisioterapisti vedenti.
(...)
La delibera impugnata è viziata in quanto adottata
nell'erroneo convincimento che i corsi di formazione per
massaggiatore - massofisioterapista siano soppressi per
legge.
(...) la delibera stessa dev'essere annullata.

I MAGISTRATI
Avv. Pier Giorgio Lignani
Avv. Annibale Ferrari
Dr. Carlo Luigi Cardoni.
 
novembre 2007 Ministero della Salute
novembre 2007
Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA’
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

APPUNTO PER LA SEGRETERIA DEL SIG. MINISTRO


Oggetto: Massofisioterapista biennale con corso integrativo - Validità titolo


In riferimento al quesito inoltrato allo scrivente al fine di avere delucidazioni sui titoli in oggetto, rilasciati dall’Istituto Fermi di Perugia, si rappresenta che corsi biennali per il conseguimento del titolo di Massofisioterapista organizzati dalla citata scuola, consentono ai possessori dello stesso di esercitare l’attività di Massofisioterapista in forma autonoma o come dipendente di uno studio privato.
Quanto alla spendibilità del titolo a livello nazionale, si rappresenta che l’Istituto di cui sopra opera in virtù della Sentenza n. 340/2001 del T.A.R. dell’Umbria, che ha riconosciuto il Massofisioterapista biennale come non riordinato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/92. Pertanto, il titolo di cui trattasi è da ritenersi valido su tutto il territorio nazionale.
......

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Leonardi)
 
Il massaggiatore sportivo (dal sito dell'AIMS)
Come indicato nella Legge 26 ottobre 1971 n.1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive", possono essere indetti ed autorizzati corsi a carattere regionale per la formazione del massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi solo "i candidati in possesso del diploma di massofisioterapista rilasciato ai sensi dell'art.1 della Legge 19 maggio 1971 n.403". (Da segnalare che nel 1971 i terapisti della riabilitazione non avevano ancora ottenuto riconoscimento giuridico, né era stato ancora individuato il corso di laurea per fisioterapisti. È ragionevole sostenere secondo noi che il legislatore intendesse il possesso del diploma di massofisioterapista quale "requisito minimo" per accedere al corso di specializzazione per massaggiatore sportivo, e che pertanto a tali corsi dovrebbero poter accedere gli ulteriori operatori sanitari della riabilitazione ai quali il massofisioterapista è stato peraltro equiparato.)

Con Decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la Sanità, è stato altresì disposto che il corso per massaggiatore sportivo deve essere di almeno 150 ore, di cui 100 ore di teoria (il Decreto fornisce dettagliatamente anche le singole aree formative) e 50 ore di tirocinio pratico. Solo al termine di un corso avente almeno le suddette caratteristiche è possibile essere ammesso all'esame finale che, una volta superato, consente ai discenti di ricevere il diploma di massaggiatore sportivo, avente valore di licenza e pertanto abilitante all'esercizio della relativa professione.

Si evince, pertanto, che la qualifica di massaggiatore sportivo può essere ascritta solo a coloro che, già in possesso di un titolo abilitante alla professione sanitaria nell'area riabilitativa, abbiano conseguito un ulteriore diploma di specializzazione.

Tali precisazioni si rendono indispensabili al fine di informare gli operatori del settore sportivo, ed evitare che chiunque possa avvalersi di tale titolo pur non avendone i requisiti e, soprattutto, per evitare che, chi non abbia la dovuta e regolare preparazione, possa esercitare contra legem questa importante professione.
 
La formazione del MASSAGGIATORE SPORTIVO
La qualifica di "massaggiatore sportivo" può essere ascritta solo a coloro che, già in possesso di un titolo abilitante alla professione sanitaria nell'area riabilitativa, abbiano conseguito un ulteriore diploma di specializzazione ai sensi del DM interministeriale Sanità/Istruzione 5 luglio 1975 sulla "Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi".

Riportiamo brevemente qui di seguito i punti fondamentali che si evincono dal decreto:

1) i corsi devono essere autorizzati con apposita delibera dalle regioni
2) sono ammessi ai corsi coloro che sono in possesso del diploma di massofisioterapista ai sensi dell'art. 1 della legge 19 maggio 1971. Ovviamente puo' accedervi anche il fisioterapista , che ha oggi assorbito la figura del massofisioterapista, e il terapista della riabilitazione in quanto ritenuto equipollente al fisioterapista (ai sensi del decreto interministeriale Sanità/Università 27 luglio 2000).
3) il corso deve essere articolato secondo le seguenti aree formative:
Area Formativa

Monte ore totale
Anatomia e fisiologia dell'apparato locomotore 15 ore
Traumatologia sportiva e pronto soccorso 20 ore
Igiene delle attività sportive 5 ore
Fisioterapia 20 ore
Chinesiologia e rieducazione funzionale 20 ore
Massaggio sportivo (teoria) 10 ore
Tecnica e regolamentazione degli sport 10 ore
Esercitazioni pratiche di massaggio (manovre di massaggio per le singole specialità atletiche) 50 ore

Spetta alle regioni, in collaborazione con il CONI comitato olimpico nazionale italiano, fissare i requisiti dell'ente gestore del corso, delle sedi del corso e dei docenti.

4) esame finale: l'esame finale consiste in una prova pratica (tecniche e manovre del massaggio) e in una prova orale sul programma svolto. La commissione d'esame è composta da:

- il docente in medicina dello sport del corso
- il docente in ortopedia, traumatologia e fisiokinesiterapia corso
- il massaggiatore sportivo, docente del corso
- un rappresentante della regione appositamente designato

5) A coloro che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato un attestato di massaggiatore sportivo, a norma della legge 26 ottobre 1971 n. 1099, redatto secondo apposito modulo indicato all'art 6 del DM 5 luglio 1975, avente valore di licenza ai sensi della legge 28 dicembre 1950, n. 1055

Corsi per massaggiatore sportivo sono attivi in diverse regioni.
Consigliamo comunque caldamente i colleghi di accertarsi in merito alla struttura del corso che intendono frequentare ed all'effettivo possesso dei requisiti sopra delineati. E' infatti pacifico che nell'ottica del riassetto in atto di tutte le figure professionali sanitarie, è auspicabile - e noi opereremo in tal senso - che anche il "massaggiatore sportivo" , se formato ai sensi delle citate normative trovi la sua giusta collocazione.




mi autocito nuovamente
Registrato
Paola78
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 12


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #53 inserita:: Luglio 06, 2010, 20:03:30 »

No, leggila bene...operatori di interesse sanitario, l'istituto ha annuito esplicitamente, siamo onesti, è un ricovero per chi non ce la fa a fisioterapia, peccato che nonostante 15.000 cocuzze non conseguono alcun titolo abilitante, peccato.
Purtroppo alcune professioni non sono per tutti, si necesita di avere preparazione eccelsa per superare il test di ingresso...allora si ripiega, ma il tutto non paga.
Registrato
Sionis
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 32


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #54 inserita:: Luglio 06, 2010, 23:17:55 »

No, leggila bene...operatori di interesse sanitario, l'istituto ha annuito esplicitamente, siamo onesti, è un ricovero per chi non ce la fa a fisioterapia, peccato che nonostante 15.000 cocuzze non conseguono alcun titolo abilitante, peccato.
Purtroppo alcune professioni non sono per tutti, si necesita di avere preparazione eccelsa per superare il test di ingresso...allora si ripiega, ma il tutto non paga.

letta, riletta. Tu continui a giocare con i termini e a far gran confusione (volutamente a mio avviso).
A questo punto dubbito seriamente che tu legga le sentenze visto che le posti a casaccio.
Leggi dal punto 7 in poi (prima si fa tutta la storia della situazione), è chiaro ed evidente che la figura di massofisioterapista è una figura inseribile tra "gli operatori di interesse sanitario", figure differenti ( e qui hai ragione) da quelle sanitarie (dove i pre 96 invece sono equipollati), figure sicuramente di livello inferiore (bella scoperta del caxxo visto che è un diploma triennale e non una laurea, visto che non può operare nel neurologico) . Detto questo, attestando che la figura del massofisioterapista post 96 è una figura differente (cosa ricercata e voluta per giustificarne l'esistenza e l'esigenza) da quella del fisio (figura di livello superiore-universitaria) si dice chiaramente che i corsi del fermi sono validi (l'abusivismo non c'entra nulla), che possono lavorare chiaramente sotto medici fisiatri (e anche indipendentemente) nel campo ortopedico (quindi abilitanti), che la figura è , con i suoi limiti e differenze che nessuno poi nega, riconosciuta. Successivamente poi si parla dell'accesso ai fisio al corso AIMS (massaggiatore sportivo), accesso precedentemente negato e ora accettato.
 A me quello che da fastidio e che vedo molta faziosità in certi discorsi, nient'altro, prima davi degli abusivi, ora invece riconosci il titolo di "operatori di interesse sanitario", quindi ne riconosci cmq l'esistenza lavorativa  Cheesy Cheesy
e cmq nulla di nuovo  dal mio post precedente.
e la prossima volta fai giurisprudenza che forse riesci a leggere una sentenza senza essere faziosa.
« Ultima modifica: Luglio 06, 2010, 23:36:18 da Sionis » Registrato
Sionis
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 32


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #55 inserita:: Luglio 06, 2010, 23:34:56 »

ma per caso ti stai innamorando di me? smitten smitten   stai sempre qui a battere e ribattere. Guarda che io sono un pò più piccino  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
Registrato
Paola78
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 12


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #56 inserita:: Luglio 21, 2010, 17:40:43 »

Un piskellino...leggi allora e saziati a volontà, discorso chiuso!

Per riabilitare ci vuole la Laurea in fisioterapia, mft è mera cultura!

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=20201&stile=6&highLight=1  Cry Cry Cry
Registrato
Sionis
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 32


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #57 inserita:: Luglio 21, 2010, 22:28:02 »

Un piskellino...leggi allora e saziati a volontà, discorso chiuso!

Per riabilitare ci vuole la Laurea in fisioterapia, mft è mera cultura!

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=20201&stile=6&highLight=1  Cry Cry Cry

cara Paola, questo pischelletto ne capisce molto più di te che pur essendo Laureata hai davvero scarso comprendonio. Ma le leggi le cose che posti? non ne hai azzeccata una, stai davvero facendo una brutta figura, spero che nel tuo lavoro tu sia molto più precisa e dotta.
Si dice che solo il massofisioterapista triennale pre 96 è equipollente, il biennale no, come non sono equipollenti i biennali post e i triennali (anno formativo, culturale come dici tu, non utili a fini ecm o per l'equipollenza con i fisio, ma mi sembra che su ciò eravamo ora d'accordo).  L'equipollenza da diritto agli ecm, alla riabilitazione neurologica e ad altro, rende la figura come quella dei fisioterapisti ma ciò non vuol dire che gli altri non siano titoli ABILITANTI alla riabilitazione ortopedica, infatti possono (e lo si legge chiaramente) lavorare nelle strutture private e da liberi professionistri. L'equipollenza e l'abilitazione di un titolo sono due cose distinte, ma poverina questo fai finta di non capirlo. Sul discorso poi dell'impiego del sanitario regionale questo poi lo si sapeva già. Ma dovè caxxo è la novità? Stai davvero facendo una figuraccia, sembri una ragazzina che vuole vincere per forza  Cheesy Cheesy Cheesy.
Ma lo vuoi il mio numero di telefono? ma solo se sei carina, generalmente le vecchie non  mi garbano  Cheesy Cheesy Cheesy
« Ultima modifica: Luglio 22, 2010, 09:45:54 da Sionis » Registrato
Sionis
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 32


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #58 inserita:: Luglio 21, 2010, 23:06:05 »

giusto per ribadire visto che sei un pò offuscata, l'equipollenza è una cosa, un titolo valido e abilitante (anche se con dei limiti) è un'altra cosa.
Come già detto, e lo puoi leggere anche in alcune sentenze che avevi postato precedentemente, l'mft post è una figura non riordinata, che risponde quindi ancora alla vecchia normativa, è una figura sicuramente con delle competenze minori rispetto alla laurea (come già detto grazie al caxxo, è un diploma triennale), e proprio per questo se ne distingue. Se tu avessi un pò di intelletto giuridico capiresti che ciò è stato fatto apposta, una figura parallela, di pari competenze, equipollente, un doppio canale formativo insomma non sarebbe stata accettato, non sarabbe stato comprensibile e la figura (la post si intende) sarebbe stata assorbita in toto. Prendere invece le distanze dalla figura più "intellettuale" del fisio, che possiede competenze neurologiche specifiche (e naturalmente non solo quelle), e proporsi come una figura più da campo, con una formazione più pratica e manuale, in particolare sulla massoterapia, ne ha giustificato invece l'esistenza e la necessità, visto che la formazione universitaria copriva solo in parte tale esigenza. Su ciò poi hanno giocato pure i massaggiatori sportivi, ulteriore diploma abilitante (aperto prima ai massofisio e ora, anche ai fisio) per far riconoscere l'utilità del loro corso, corso di 6 mesi per specializzarsi nel settore sportivo.
Ma questi sono ragionamenti troppo sottili per una mente offuscata dalla rabbia come la tua  Cheesy Cheesy Cheesy
« Ultima modifica: Luglio 22, 2010, 09:50:19 da Sionis » Registrato
Paola78
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 12


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #59 inserita:: Luglio 22, 2010, 17:13:20 »

Al di là della cafonaggine sulla quale stendo un pietoso velo, credo davvero tu stia facendo una figuraccia, il 3 anno è cultura non sono equipollenti non fanno ecm, ergo NON SONO SANITARI. (che lo fanno a fare questo 3 anno è un mistero ma tu che sei uno scenziato lo saprai di certo)
Ordunque se possono "riabilitare" in ambito ortopedico (massaggiare ed elettromedicali, STOP se per te questa è riabilitazione vuol dire che sei all'amaro non alla frutta) con cerbero (il medico) presente obbligatoriamente ebbene quello lo fanno tutti compreso gli osteopati, iridologi, shatsuterapeuti, laureati in sm (con dicitura rieducazione).
Devi capire che è un fallimento quella scuola, fallimento per falliti.
Ora ti è chiaro? Ti faccio un disegnino?
PS(Tu sai quanti anni ho?...Vedi che un poveretto oltre che troglodita?)
Registrato
Pagine: 1 2 3 [4] 5 Stampa 
« precedente successivo »
Vai a:  

Powered by MySQL Powered by PHP XHTML 1.0 valido! CSS valido!
Powered by SMF | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC         Privacy Design by Netboom - Bari -