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Ultimo utente: Aktarusq79
Ciao a tutti, chiedevo di un problema che è ETICO, ma se può avere un risvolto legale; da tre anni ho aperto un corso di Judo per bimbi (5 - 10 anni), quest'anno l'insegnante ritenuta da me non all'altezza (l'ho cambiata), si è trasferita ,ecco il punto. Ha telefonato a tutte le famiglie dei bimbi per dire loro (non chiedere) di trasferirsi nella nuova palestra! domande: E' legale è etico. non è come se io fossi un capo reparto in azienda e quando mi licenziano chiamo tutti i clienti per dire loro di seguirmi? grazie per risposte eventuali.
« Risposta #1 inserita:: Settembre 10, 2013, 09:07:11 »
andrebbe inquadrata la situazione nell'ambito del rapporto giuridico che c'era tra te e l'ex insegnante. nel senso che esistono dei casi in cui questa cosa non è possibile perché vietata e altri casi in cui questo divieto non c'è (e uno fa come vuole...)
se poi vogliamo parlare dell'aspetto etico allora il discorso si farebbe lungo... mi limiterò a dire che tu hai deciso di cambiare istruttrice perché la ritenevi non all'altezza del compito affidatole e che lei col suo comportamento magari aveva intenzione di danneggiarti, per vendetta. non lo possiamo sapere.
se la palestra/associazione si rivolge normalmente ad un commercialista per la consulenza potresti fargli una telefonata e spiegare nei dettagli la situazione. questo per capire i profili legali.
non è come se io fossi un capo reparto in azienda e quando mi licenziano chiamo tutti i clienti per dire loro di seguirmi?
l'obbligo di non concorrenza, con conseguente divieto di sviamento di clientela, sussiste tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, ma si esaurisce alla scadenza del rapporto, se il rapporto tra te e l'ex insegnante si possa giuridicamente qualificare come un rapporto di lavoro (subordinato, o di collaborazione); per protrarre tale obbligo anche oltre il rapporto lavorativo è necessario un apposito patto che chiaramente deve rispondere a determinati requisiti, primo tra tutti la forma scritta. così ad occhio, non sembra questo il caso...di sicuro, da come viene persentato, è un comportamento poco corretto. per altri risvolti legali, bisognerebbe sapere cosa effettivamente questa ex istruttrice ha detto alle famiglie
« Risposta #4 inserita:: Settembre 10, 2013, 09:56:45 »
figurati aggiungo che, detta così, se non c'è nessun elemento che lasci trasparire malafede o un palese "dolo" nell'indirizzare altrove gli studenti, non sembra esserci nulla di illegale: se la tua ex collaboratrice comunica ai genitori dei bambini che cambia palestra, e che pertanto se vogliono ancora che sia specificamente lei a seguire i figli, è fattibile. se invece lascia intendere altre cose non veritiere volte fondamentalmente a fregarti la clientela è un altro paio di maniche, anche sul piano legale: l'importante è che le famiglie sappiano che, se vogliono, la tua scuola continua a offrire il corso di judo per bambini.
« Ultima modifica: Settembre 10, 2013, 09:59:13 da Kagemusha »
« Risposta #5 inserita:: Settembre 10, 2013, 12:38:51 »
Kagemusha secondo me ti ha risposto in maniera corretta.
Aggiungo solo oltre a "lascia intendere altre cose non veritiere volte fondamentalmente a fregarti la clientela", se magari ha diffamato o messo in giro calunnie che ledono la tua onorabilità, indipendentemente dalla volontà di fregarti la clientela, si configurano dei reati. Ne va del tuo buon nome (quando ci sono di mezzo i bambini poi...)
« Risposta #7 inserita:: Settembre 10, 2013, 14:16:49 »
su cosa? diffamazione? art 595 codice penale "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate"
« Risposta #8 inserita:: Settembre 10, 2013, 14:35:11 »
Se pensi di querelarla per diffamazione hai il termine perentorio di tre mesi dalla effettiva conoscenza del fatto. Senti se i genitori o le persone contattate possono confermarti questo.
« Risposta #9 inserita:: Settembre 11, 2013, 00:23:48 »
buonasera Abbe, non ti consiglio un ricorso alla magistratura ordinaria per lunghezza dei tempi e difficoltà a reperire prove incontrovertibili. Piuttosto, se la tua società è tesserata FIJLKAM ( comunque anche gli enti sportivi hanno regolamenti simili) posso suggerirti 3 opzioni : 1) chiami il titolare dell'altra palestra e gli fai presente bonariamente il problema, probabilmente è all'oscuro del "reclutamento" ; 2) fai convocare il titolare dell'altra palestra dal comitato regionale e bonariamente gli fate capire che cerca rogne: 3) fai direttamente denuncia (ti costa 30 euro di versamento mi pare) al Procuratore Federale Sportivo per esplicita violazione dell'art 60 comma 2 del Regolamento Organico Federale
buonasera Abbe, non ti consiglio un ricorso alla magistratura ordinaria per lunghezza dei tempi e difficoltà a reperire prove incontrovertibili. Piuttosto, se la tua società è tesserata FIJLKAM ( comunque anche gli enti sportivi hanno regolamenti simili) posso suggerirti 3 opzioni : 1) chiami il titolare dell'altra palestra e gli fai presente bonariamente il problema, probabilmente è all'oscuro del "reclutamento" ; 2) fai convocare il titolare dell'altra palestra dal comitato regionale e bonariamente gli fate capire che cerca rogne: 3) fai direttamente denuncia (ti costa 30 euro di versamento mi pare) al Procuratore Federale Sportivo per esplicita violazione dell'art 60 comma 2 del Regolamento Organico Federale