http://leggimassofisioterapista.blogspot.com/vabbò allora cito questo:
ATTENZIONE!
COMUNICATO PER TUTTI I MASSOFISIOTERAPISTI:
(dal sito dell'AIMFI)
AIMFI convocata dal Presidente della Camera dei Deputati On. Gianfranco Fini
Pubblicato da: admin - mercoledì 14 gennaio 2009 - 22:44:56
Gentili aderenti,
siamo lieti di annunciarVi l'avvenuta formalizzazione della convocazione di AIMFI presso la Presidenza della Camera dei Deputati per la prossima settimana; da parte nostra, oltre all'ovvio privilegio di cui ci sentiamo onorati, sarà il momento opportuno per chiarire lo scempio mediatico, vessatorio e infondato che si è perpetrato negli anni verso tutti (studenti e professionisti) e che va assolutamente fermato dagli organi garanti della democrazia di questo Paese.
Non saremo li certamente per parlare di ciò che da sempre affermiamo e che lo stesso Ministero della Salute afferma, ovvero che i nostri titoli e quelli in itinere sono tutti validi, bensì per far luce su tutta una serie di incongruenze, vessazioni e rimaneggiamenti che ci hanno resi ridicoli anche agli occhi dello Stato stesso.
Non intendiamo comunicarvi filosofie che dicano tutto e niente ma solo ed unicamente che faremo presente che c'è chi, da questa situazione di scompiglio generale, vuole ottenere una genuflessione delle nostre dignità.
Noi non abbiamo nessuna intenzione di continuare sulla strada del dire e non dire lasciando decine di migliaia di operatori nel continuo buio che, a nostro avviso, non è da attribuire allo Stato ma a chi questo buio lo vuole per non meglio precisati interessi.
Dunque il COMITATO AIMFI, nella certezza che non sia il caso di oberare le più alte cariche dello Stato di sciocchezze da baraccone, racconterà la sua posizione in merito per quanto sopra indicato.
Ribadiamo, per noi i titoli sono tutti validi e se lo conferma la magistratura di ultimo grado e il Ministero stesso a chi ne fa richiesta, non vediamo che motivo debba esserci per fare proposte deliranti per poi rimaneggiarle per poi negarle ecc. .
AIMFI da parte sua si muoverà legalmente solo se ce ne sarà realmente bisogno. Al momento chiederemo di mettere i nostri aderenti e la categoria tutta, nelle condizioni di lavorare senza essere più oggetto di bassezze di ogni genere; non dimenticheremo facilmente anni di vessazioni infondate alle quali sarà il caso di dare un taglio netto. Maggiore informazione e i giusti freni a chi di dovere per noi bastano, e se ci hanno convocati evidentemente abbiamo suscitato la giusta credibilità nel Presidente della Camera dei Deputati On. Gianfranco Fini il quale, non essendo uno sprovveduto, ha ben compreso che sussistono delle criticità sociali e vuole meglio comprendere chi e come le fomenta. Bene noi saremo li per chiarire tutto questo.
Grazie a tutti per un risultato che non è merito nostro ma vostro.
COMITATO AIMFI
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Nel sito dell'AIMFI c'è la possibilità di immettere il proprio nominativo nel database.
Non è un impegno d'iscrizione, è la possibilità di avere ancora più peso politico, nel nostro interesse.
PRIMA DI TUTTO NON DIMENTICHIAMO CHE:...
... la legge 403/71 NON E' STATA ABROGATA!
Per modificare uno stato giuridico bisogna abrogare la legge su cui si fonda.
PROFILO PROFESSIONALE - LEGGE 403/71
Profilo professionale
Il profilo professionale del massofisioterapista è contemplato nel decreto 7 settembre 1976 “Il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale ausiliario e di terapista della riabilitazione.”
Legge 19 maggio 1971, n. 403
PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA DEI MASSAGGIATORI E DEI MASSOFISIOTERAPISTI
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1971, n. 162
Articolo 1
La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del
Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.
Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.
CONSIGLIO DI STATO N°5225/2007
N.B.
Questo documento è pubblicato su un sito di un'associazione di FT, ma in forma INCOMPLETA, manca, per l'appunto, guarda caso, questa parte qui.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE:
(... pagina protocollata N°7)
Non essendo però intervenuto un provvedimento di
individuazione della figura del MFT come una di quelle da
riordinare, ne essendo intervenuti provvedimenti di
riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita
soppressione, la relativa professione è in sostanza rimasta
configurata nei temini del vecchio ordinamento, con
conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione.
Appello accolto
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa
12 giugno 2007
Presidente Paolo Salvatore
...
SENTENZA n° 340 TAR Umbria
Con verifica di nessun ricorso al Consiglio di STATO (foglio
sottomano del C.d.S.. prima o poi lo scannerizzo).
(...)
5. B) (la figura del Massaggiatore - massofisioterapista) non
è intervenuto un decreto che la individui come una di quelle
che debbono essere "riordinate"
C) che non sono neppure intervenuti provvedimenti rivolti a
riordinare il relativo corso di formazione.
D) che non sono intervenuti provvedimenti rivolti a disporre
formamente la soppressione.
6.(...)
B)anche in considerazione del diverso livello formativo la
nuova figura del fisioterapista non ha assorbito la
preesistente figura di massofisioterapista e che soltanto
alcune attività del fisioterapista rientrano in quelle
proprie del massofisioterapista.
C)che una figura professio nale con formazione di livello non
universitario nel settore della riabilitazione motoria,
analoga a quella del MFT, può soddisfare specifiche esigenze
assistenziali che non richiedono necessariamente l'attività
di un operatore con diploma universitario quale il
fisioterapista.
D) che pertanto gli attuali corsi di formazione professionale
di massofisioterapisti per non vedenti non rientrano tra
quelli da considerare soppressi dal 1° gennaio 1996 ai sensi
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n.502/1992.
(...)
Non sembra che si possa distinguere fra mft vedenti e non
vedenti come se fossero due figure professionali diverse: un
vedente adeguatamente formato può acquisire una
professionalità non apprezzabilmente deteriore rispetto a
quella di un non vedente.
Pertanto ciò che il decreto ministeriale 10 luglio 1998 dice
con riferimento alla formazione ed all'esercizio
professionale dei mft non vedenti è per necessità logica e
giuridica estensibile anche ai massofisioterapisti vedenti.
(...)
La delibera impugnata è viziata in quanto adottata
nell'erroneo convincimento che i corsi di formazione per
massaggiatore - massofisioterapista siano soppressi per
legge.
(...) la delibera stessa dev'essere annullata.
I MAGISTRATI
Avv. Pier Giorgio Lignani
Avv. Annibale Ferrari
Dr. Carlo Luigi Cardoni.
novembre 2007 Ministero della Salute
novembre 2007
Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA’
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
APPUNTO PER LA SEGRETERIA DEL SIG. MINISTRO
Oggetto: Massofisioterapista biennale con corso integrativo - Validità titolo
In riferimento al quesito inoltrato allo scrivente al fine di avere delucidazioni sui titoli in oggetto, rilasciati dall’Istituto Fermi di Perugia, si rappresenta che corsi biennali per il conseguimento del titolo di Massofisioterapista organizzati dalla citata scuola, consentono ai possessori dello stesso di esercitare l’attività di Massofisioterapista in forma autonoma o come dipendente di uno studio privato.
Quanto alla spendibilità del titolo a livello nazionale, si rappresenta che l’Istituto di cui sopra opera in virtù della Sentenza n. 340/2001 del T.A.R. dell’Umbria, che ha riconosciuto il Massofisioterapista biennale come non riordinato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/92. Pertanto, il titolo di cui trattasi è da ritenersi valido su tutto il territorio nazionale.
......
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Leonardi)
Il massaggiatore sportivo (dal sito dell'AIMS)
Come indicato nella Legge 26 ottobre 1971 n.1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive", possono essere indetti ed autorizzati corsi a carattere regionale per la formazione del massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi solo "i candidati in possesso del diploma di massofisioterapista rilasciato ai sensi dell'art.1 della Legge 19 maggio 1971 n.403". (Da segnalare che nel 1971 i terapisti della riabilitazione non avevano ancora ottenuto riconoscimento giuridico, né era stato ancora individuato il corso di laurea per fisioterapisti. È ragionevole sostenere secondo noi che il legislatore intendesse il possesso del diploma di massofisioterapista quale "requisito minimo" per accedere al corso di specializzazione per massaggiatore sportivo, e che pertanto a tali corsi dovrebbero poter accedere gli ulteriori operatori sanitari della riabilitazione ai quali il massofisioterapista è stato peraltro equiparato.)
Con Decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la Sanità, è stato altresì disposto che il corso per massaggiatore sportivo deve essere di almeno 150 ore, di cui 100 ore di teoria (il Decreto fornisce dettagliatamente anche le singole aree formative) e 50 ore di tirocinio pratico. Solo al termine di un corso avente almeno le suddette caratteristiche è possibile essere ammesso all'esame finale che, una volta superato, consente ai discenti di ricevere il diploma di massaggiatore sportivo, avente valore di licenza e pertanto abilitante all'esercizio della relativa professione.
Si evince, pertanto, che la qualifica di massaggiatore sportivo può essere ascritta solo a coloro che, già in possesso di un titolo abilitante alla professione sanitaria nell'area riabilitativa, abbiano conseguito un ulteriore diploma di specializzazione.
Tali precisazioni si rendono indispensabili al fine di informare gli operatori del settore sportivo, ed evitare che chiunque possa avvalersi di tale titolo pur non avendone i requisiti e, soprattutto, per evitare che, chi non abbia la dovuta e regolare preparazione, possa esercitare contra legem questa importante professione.
La formazione del MASSAGGIATORE SPORTIVO
La qualifica di "massaggiatore sportivo" può essere ascritta solo a coloro che, già in possesso di un titolo abilitante alla professione sanitaria nell'area riabilitativa, abbiano conseguito un ulteriore diploma di specializzazione ai sensi del DM interministeriale Sanità/Istruzione 5 luglio 1975 sulla "Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi".
Riportiamo brevemente qui di seguito i punti fondamentali che si evincono dal decreto:
1) i corsi devono essere autorizzati con apposita delibera dalle regioni
2) sono ammessi ai corsi coloro che sono in possesso del diploma di massofisioterapista ai sensi dell'art. 1 della legge 19 maggio 1971. Ovviamente puo' accedervi anche il fisioterapista , che ha oggi assorbito la figura del massofisioterapista, e il terapista della riabilitazione in quanto ritenuto equipollente al fisioterapista (ai sensi del decreto interministeriale Sanità/Università 27 luglio 2000).
3) il corso deve essere articolato secondo le seguenti aree formative:
Area Formativa
Monte ore totale
Anatomia e fisiologia dell'apparato locomotore 15 ore
Traumatologia sportiva e pronto soccorso 20 ore
Igiene delle attività sportive 5 ore
Fisioterapia 20 ore
Chinesiologia e rieducazione funzionale 20 ore
Massaggio sportivo (teoria) 10 ore
Tecnica e regolamentazione degli sport 10 ore
Esercitazioni pratiche di massaggio (manovre di massaggio per le singole specialità atletiche) 50 ore
Spetta alle regioni, in collaborazione con il CONI comitato olimpico nazionale italiano, fissare i requisiti dell'ente gestore del corso, delle sedi del corso e dei docenti.
4) esame finale: l'esame finale consiste in una prova pratica (tecniche e manovre del massaggio) e in una prova orale sul programma svolto. La commissione d'esame è composta da:
- il docente in medicina dello sport del corso
- il docente in ortopedia, traumatologia e fisiokinesiterapia corso
- il massaggiatore sportivo, docente del corso
- un rappresentante della regione appositamente designato
5) A coloro che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato un attestato di massaggiatore sportivo, a norma della legge 26 ottobre 1971 n. 1099, redatto secondo apposito modulo indicato all'art 6 del DM 5 luglio 1975, avente valore di licenza ai sensi della legge 28 dicembre 1950, n. 1055
Corsi per massaggiatore sportivo sono attivi in diverse regioni.
Consigliamo comunque caldamente i colleghi di accertarsi in merito alla struttura del corso che intendono frequentare ed all'effettivo possesso dei requisiti sopra delineati. E' infatti pacifico che nell'ottica del riassetto in atto di tutte le figure professionali sanitarie, è auspicabile - e noi opereremo in tal senso - che anche il "massaggiatore sportivo" , se formato ai sensi delle citate normative trovi la sua giusta collocazione.