Benvenuto! Accedi o registrati.
Agosto 03, 2016, 14:22:11

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Attivata la Sezione  Link Amici attraverso la quale sarà possibile aggiungere il tuo sito web con modalità scambio link !
1140113 Messaggi in 46565 Discussioni da 34340 utenti
Ultimo utente: Aktarusq79
Ricerca:     Ricerca avanzata
+  The Forum of Martial Arts
|-+  Salute e Qualità della Vita
| |-+  Shiatsu
| | |-+  Shiatsu = massaggio connettivale
« precedente successivo »
Pagine: 1 2 [3] 4 5 Stampa
Autore Discussione: Shiatsu = massaggio connettivale  (Letto 41047 volte)
Paola78
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 12


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #30 inserita:: Luglio 05, 2010, 15:25:39 »

Non aggiungere confusione una volta fatta chiarezza.
1) Non è come dico io ma come dice la legge.
2) I pre 96 sono fuori discussione in quanto equipollenti per legge.
3)...lavorano, bisogna vedere come e dove, anche w. marchi "lavorava".
4) NON SONO SANITARI, è invero, lo dimostra la non menzione tra le professioni sanitarie, il non obbligo ecm (obbligatorio per i sanitari), la non riconversione creditizia, il non accesso nel pubblico, il non indire concorsi per mft dal 99.
5) Il Ministro decide poco ed ad ogni modo con una circolare di inzio anno ha detto chiaramente essere il mft non autonomo, non esente da iva (ti rammento che i sanitari lo sono) e arte ausiliaria con terzo anno meramente culturale.
6) Devi informarti e non farti idee di comodo in base a pareri di parte interessati ed inveri, mft post 96 è INESISTENTE!
Registrato
trinacria
Utente non iscritto
Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #31 inserita:: Luglio 05, 2010, 16:16:58 »

Non aggiungere confusione una volta fatta chiarezza.
1) Non è come dico io ma come dice la legge.
2) I pre 96 sono fuori discussione in quanto equipollenti per legge.
3)...lavorano, bisogna vedere come e dove, anche w. marchi "lavorava".
4) NON SONO SANITARI, è invero, lo dimostra la non menzione tra le professioni sanitarie, il non obbligo ecm (obbligatorio per i sanitari), la non riconversione creditizia, il non accesso nel pubblico, il non indire concorsi per mft dal 99.
5) Il Ministro decide poco ed ad ogni modo con una circolare di inzio anno ha detto chiaramente essere il mft non autonomo, non esente da iva (ti rammento che i sanitari lo sono) e arte ausiliaria con terzo anno meramente culturale.
6) Devi informarti e non farti idee di comodo in base a pareri di parte interessati ed inveri, mft post 96 è INESISTENTE!

ti ringrazio delle info, ma per me (senza offese) tu sei solo una neo inscritta che da la sua versione (cosa più che legittima), differente da quella di mollti altri e di molti altri siti, nulla di più. Ne prendo atto ma permettimi il beneficio del dubbio anche perchè ciò che vedo è molto differente.
lascia stare infatti battute su wanna marchi e compagnia, gli mft lavorano in centri convenzionati, in centri di riabilitazione, da soli o come terapisti di ortopedici, non facciamo finta di non capire.
Se lo fanno e lo stato lo consente permettimi di avere qualche dubbio su ciò che dici. Vari avvocati di altre organizzazioni infatti mi hanno in passato riportato ben altre versioni (avevo preso info prima di passare il test di ingresso all'università), mi domando poi perchè la regione umbria continua a sponsorizzare certi corsi di formazione, così come ad esempio l'associazione medici sportivi nel caso dei corsi aims visto che quei titoli, a tuo dire, sono carta straccia (eppure la 403/71 e la 1099/71 esistono ancora)
Ti lascio cmq alla tua verità (a mio avviso molto ma molto parziale)

torniamo allo shiatsu
« Ultima modifica: Luglio 05, 2010, 16:31:55 da trinacria » Registrato

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sionis
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 32


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #32 inserita:: Luglio 05, 2010, 16:42:29 »

Non aggiungere confusione una volta fatta chiarezza.
1) Non è come dico io ma come dice la legge.
2) I pre 96 sono fuori discussione in quanto equipollenti per legge.
3)...lavorano, bisogna vedere come e dove, anche w. marchi "lavorava".
4) NON SONO SANITARI, è invero, lo dimostra la non menzione tra le professioni sanitarie, il non obbligo ecm (obbligatorio per i sanitari), la non riconversione creditizia, il non accesso nel pubblico, il non indire concorsi per mft dal 99.
5) Il Ministro decide poco ed ad ogni modo con una circolare di inzio anno ha detto chiaramente essere il mft non autonomo, non esente da iva (ti rammento che i sanitari lo sono) e arte ausiliaria con terzo anno meramente culturale.
6) Devi informarti e non farti idee di comodo in base a pareri di parte interessati ed inveri, mft post 96 è INESISTENTE!

anche a me risultano informazioni molto differenti. Sul punto 5 ad esempio il ministro ha poi rettificato, riconoscendo il titolo come sanitario e valido nel settore convenzionato (vedi sito aims http://www.massaggiatorisportivi.org/ ). Per favore non facciamo il solito taglia e incolla di info, di leggi, di sentenze, riportando solo quello che più ci piace. Sul punto 6 poi potrei dire la stessa cosa nei tuoi riguardi  Grin Grin Grin
Registrato
Paola78
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 12


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #33 inserita:: Luglio 05, 2010, 17:05:22 »

Allora se dobbiamo giocare come i bimbi, a me non interessa, prendete atto (dovreste essere muniti di intelligenza ed autoconsapevolezza come tutti gli esseri umani) che argomento citando fonti.

Sionis il Ministro non ha e non può rettificare nulla, qui nel sito Istituzionale ci sono le professioni sanitarie, dunque non inventiamoci nulla.
http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jsp?id=91   dove vedi mft?

Inoltre nel settore covenzionato lavorano i pre 96, i post vengono licenziati se segnalati...eccoti l'altra fonte
http://www.lavoroprevidenza.com/leggi_articolo.asp?id=1565

Lasciamo le chiacchiere, purtroppo i corsi sono stati chiusi nel 96 e se uno conoscesse un minimo di diritto capirebbe anche che il doppio canale formativo NON ESISTE!

ART. 1.
(Definizione).

1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

ART. 2.
(Requisiti).

1. L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06043l.htm


Mft è un massaggiatore, (massaggia e basta dietro prescrizione) null'altro, il resto è mero ABUSIVISMO!!!
Ora se più chiaro di così nemmeno capite vuol dire che un problema lo avete e non è certo affare mio, buona vita! e state attenti che non si scherza, si passano guai credetemi.
Bye bye
Registrato
Sionis
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 32


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #34 inserita:: Luglio 05, 2010, 17:20:29 »

Allora se dobbiamo giocare come i bimbi, a me non interessa, prendete atto (dovreste essere muniti di intelligenza ed autoconsapevolezza come tutti gli esseri umani) che argomento citando fonti.

Sionis il Ministro non ha e non può rettificare nulla, qui nel sito Istituzionale ci sono le professioni sanitarie, dunque non inventiamoci nulla.
http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jsp?id=91   dove vedi mft?

Inoltre nel settore covenzionato lavorano i pre 96, i post vengono licenziati se segnalati...eccoti l'altra fonte
http://www.lavoroprevidenza.com/leggi_articolo.asp?id=1565

Lasciamo le chiacchiere, purtroppo i corsi sono stati chiusi nel 96 e se uno conoscesse un minimo di diritto capirebbe anche che il doppio canale formativo NON ESISTE!

ART. 1.
(Definizione).

1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

ART. 2.
(Requisiti).

1. L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06043l.htm


Mft è un massaggiatore, (massaggia e basta dietro prescrizione) null'altro, il resto è mero ABUSIVISMO!!!
Ora se più chiaro di così nemmeno capite vuol dire che un problema lo avete e non è certo affare mio, buona vita! e state attenti che non si scherza, si passano guai credetemi.
Bye bye

capisco... unico dubbio che mi viene è che l'mft non sia menzionato perchè figura considerata equipollente e assorbita dal fisio (è una pura supposizione, non un'affermazione)... non si spiegherebbe in altro modo la mancanza. e ammesso che così non sia  non capisco perchè i famigerati guai di cui parli non li passa nessuno, anche nella mia regione i centri ci sono, le usl fanno i controlli e autorizzano. Come si fa a definire abusivismo tutto ciò? se le leggi sono così chiare, perchè escono sentenze discordanti? Perchè lo stesso ministro della salute in parte autorizza? Effettivamente sono confuso ma per come stanno le cose mi tocca darti ragione.
Registrato
Sionis
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 32


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #35 inserita:: Luglio 05, 2010, 17:27:38 »

"Inoltre nel settore covenzionato lavorano i pre 96, i post vengono licenziati se segnalati...eccoti l'altra fonte
http://www.lavoroprevidenza.com/leggi_articolo.asp?id=1565"



questa invece non dimostra nulla. il massokinesiterapista (HuhHuh) è altro dal massofisioterapista. Se leggi infatti parla anche degli mft e riporta:

 “… non essendo intervenuto un provvedimento di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti provvedimenti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la relativa professione è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei corsi di formazione. Ciò comporta in radice che i titoli rilasciati all’esito dei corsi in questione non potevano in realtà fruire del riconoscimento automatico di cui al comma 1 dell’art. 4 ed essere cioè considerati di per sé equivalenti al diploma universitario di fisioterapista, a differenza del titolo di fisioterapista acquisito nel vecchio ordinamento sulla base di percorsi didattici i cui contenuti erano stati invece precisamente normati”.
infatti io sapevo questo. Cmq ora mi leggo bene tutto  Wink
« Ultima modifica: Luglio 05, 2010, 17:31:06 da Sionis » Registrato
trinacria
Utente non iscritto
Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #36 inserita:: Luglio 05, 2010, 17:46:22 »


 “… non essendo intervenuto un provvedimento di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti provvedimenti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la relativa professione è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei corsi di formazione. Ciò comporta in radice che i titoli rilasciati all’esito dei corsi in questione non potevano in realtà fruire del riconoscimento automatico di cui al comma 1 dell’art. 4 ed essere cioè considerati di per sé equivalenti al diploma universitario di fisioterapista, a differenza del titolo di fisioterapista acquisito nel vecchio ordinamento sulla base di percorsi didattici i cui contenuti erano stati invece precisamente normati”.
infatti io sapevo questo. Cmq ora mi leggo bene tutto  Wink

ecco, infatti, io mi ricordo questa sentenza, mi era stata citata come prova quando chiesi info e mi era stato detto che l'mft era l'unica figura non riordinata dalle nuove legislazioni ancora valida secondo il vecchio ordinamento (o qualcosa del genere). Cmq a sentire le varie campane è affettivamente un casino. Mò mi so rotto, vi lascio alle vostre beghe giuridiche
Registrato
king of cage
Utente Jr.
**
Scollegato Scollegato

Messaggi: 400



Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #37 inserita:: Luglio 05, 2010, 17:54:09 »

questo è un forum di arti marziali, e qui poi si parla di shiatsu. siete off topic  buck2, aprite nel caso un trhead apposito
Registrato
Paola78
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 12


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #38 inserita:: Luglio 05, 2010, 17:55:32 »

Infatti non ho la pretesa di convincere alcuno ma se si facesse riferimento a leggi, sentenze e siti istituzionali tutto sarebbe più chiaro, lasciamo perdere tutto quello che chiunque vuole interpretare a modo proprio ma se nel 2006 l'art. quater della suddetta legge recita testualmente...unico canale formativo per le professioni sanitarie è l'Università un dubbio me lo farei venire o no?
Se da nessuna parte si diventa professione sanitaria (infermiere, ed. profess. etc.) se non all'università, come faccio a diventare professione sanitaria in un istituto pvt?
Nessuna equipollenza, sono equipollenti i mft pre 96 grazie al DM del luglio 2000, da allora hanno chiuso dappertutto tranne sappiamo dove ma pur essendo attestato conseguito in merito alla legge 403/71 (legge concepita per ipovedenti) non sono più STATALI, non vi è più accordo sancito appunto dal DM del 2000.
sionis è la stessa cosa, massokinesiterapista (come massofisioterapista e tdr) è equipollente al fisio se ha conseguito il titolo prima del 96, è anche stato condannato un massoterapeuta (ti riporto la sentenza se vuoi), ma non in quanto massoterapeuta ma  perchè leggeva referti e faceva diagnosi, è estensibile anche agli osteopati ad esempio, non fanno diagnosi osteopatica e leggono imaging?
Perciò dico fate attenzione, e non di non fare mft o altro, ma informatevi bene prima di spendere denaro e tempo, i tempi stanno cambiando e i medici sono incaxxati con i fisio che a loro volta sono incaxxati con i mft, le denunce stanno fioccando ed i procedimenti arrivano.
fate quello che ritenete sia più opportuno ma fate funzionare la testa ed informatevi con un legale non dando ascolto al sito del momento.
Ciao
Registrato
trinacria
Utente non iscritto
Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #39 inserita:: Luglio 05, 2010, 18:08:55 »

Infatti non ho la pretesa di convincere alcuno ma se si facesse riferimento a leggi, sentenze e siti istituzionali tutto sarebbe più chiaro, lasciamo perdere tutto quello che chiunque vuole interpretare a modo proprio ma se nel 2006 l'art. quater della suddetta legge recita testualmente...unico canale formativo per le professioni sanitarie è l'Università un dubbio me lo farei venire o no?
Se da nessuna parte si diventa professione sanitaria (infermiere, ed. profess. etc.) se non all'università, come faccio a diventare professione sanitaria in un istituto pvt?
Nessuna equipollenza, sono equipollenti i mft pre 96 grazie al DM del luglio 2000, da allora hanno chiuso dappertutto tranne sappiamo dove ma pur essendo attestato conseguito in merito alla legge 403/71 (legge concepita per ipovedenti) non sono più STATALI, non vi è più accordo sancito appunto dal DM del 2000.
sionis è la stessa cosa, massokinesiterapista (come massofisioterapista e tdr) è equipollente al fisio se ha conseguito il titolo prima del 96, è anche stato condannato un massoterapeuta (ti riporto la sentenza se vuoi), ma non in quanto massoterapeuta ma  perchè leggeva referti e faceva diagnosi, è estensibile anche agli osteopati ad esempio, non fanno diagnosi osteopatica e leggono imaging?
Perciò dico fate attenzione, e non di non fare mft o altro, ma informatevi bene prima di spendere denaro e tempo, i tempi stanno cambiando e i medici sono incaxxati con i fisio che a loro volta sono incaxxati con i mft, le denunce stanno fioccando ed i procedimenti arrivano.
fate quello che ritenete sia più opportuno ma fate funzionare la testa ed informatevi con un legale non dando ascolto al sito del momento.
Ciao

concordo su tutto. Se però si parla di sentenze converrai che i termini hanno importanza: massoterapista è una cosa, massokinesiterapista altra, chinesiologo altra, osteopata altra cosa ancora, massofisioterapista e fisioterapista altra ancora, ogni figura è o non è riconosciuta e nel caso ha delle competenze specifiche che è giusto non confondere. Normale che se un fisioterapista fa diagnosi (che tocca al medico), se un mft fa neurologico (che tocca ai fisio), o un osteopata altro si incorre in procedimenti penali, tutto vero, tutto giusto ma questo è altro discorso. Come ti dicevo il problema non è mio essendo fisio, mi pongo solo delle domande visto che le notizie sono le più disparate. Buon lavoro
« Ultima modifica: Luglio 05, 2010, 21:26:44 da trinacria » Registrato
Sionis
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 32


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #40 inserita:: Luglio 05, 2010, 22:24:15 »

Infatti non ho la pretesa di convincere alcuno ma se si facesse riferimento a leggi, sentenze e siti istituzionali tutto sarebbe più chiaro, lasciamo perdere tutto quello che chiunque vuole interpretare a modo proprio ma se nel 2006 l'art. quater della suddetta legge recita testualmente...unico canale formativo per le professioni sanitarie è l'Università un dubbio me lo farei venire o no?
Se da nessuna parte si diventa professione sanitaria (infermiere, ed. profess. etc.) se non all'università, come faccio a diventare professione sanitaria in un istituto pvt?
Nessuna equipollenza, sono equipollenti i mft pre 96 grazie al DM del luglio 2000, da allora hanno chiuso dappertutto tranne sappiamo dove ma pur essendo attestato conseguito in merito alla legge 403/71 (legge concepita per ipovedenti) non sono più STATALI, non vi è più accordo sancito appunto dal DM del 2000.
sionis è la stessa cosa, massokinesiterapista (come massofisioterapista e tdr) è equipollente al fisio se ha conseguito il titolo prima del 96, è anche stato condannato un massoterapeuta (ti riporto la sentenza se vuoi), ma non in quanto massoterapeuta ma  perchè leggeva referti e faceva diagnosi, è estensibile anche agli osteopati ad esempio, non fanno diagnosi osteopatica e leggono imaging?
Perciò dico fate attenzione, e non di non fare mft o altro, ma informatevi bene prima di spendere denaro e tempo, i tempi stanno cambiando e i medici sono incaxxati con i fisio che a loro volta sono incaxxati con i mft, le denunce stanno fioccando ed i procedimenti arrivano.
fate quello che ritenete sia più opportuno ma fate funzionare la testa ed informatevi con un legale non dando ascolto al sito del momento.
Ciao

con tutto rispetto ma ci sono delle imprecisioni: masso-fisioterapista è cosa ben diversa da massoterapista, massoterapeuta, massokinesiologoco ecc, nella legge anche una singola lettera è importante.
L'istituto di cui parliamo è si privato ma con tanto di autorizzazione regionale (e quindi dello stato).
Per legge una professione  che vale per un nonvedente non può non esserlo per un normovedente, sarebbe discriminatorio e anticostituzionale (sò che questo è stato un punto vincente in molte sentenze per i massofisioterapisti).
Con questo non voglio dire nulla, solo che come vedi le cose sono molte più complicate di come si vuol far pensare. Ognuno porta le proprie vittorie legali, spesso omettendo particolari e sentenze scomode. Il mio è solo uno spunto di riflessione, nulla di più. Per il resto sicuramente avrai ragione tu.
Registrato
Paola78
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 12


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #41 inserita:: Luglio 05, 2010, 23:23:26 »

Dal 99 è privo di autorizzazione statale, infatti all'esame finale non presenzia (come accadeva prima negli istituti pvt e tuttora accade all'università) nè il rappresentante del MIUR,  nè quello del Ministero della Salute.
Solo autorizzazione regionale.
Si sono professioni diverse che in comune hanno avuto l'equipollenza grazie al DM del 2000 (ora sono tutti fisio in pratica, privi del titolo di Dott. ma con le stesse identiche mansioni) ed in seguito(dopo il 1999) sono state assorbite dal fisioterapista (dunque mft, masso, massokinesi etc. assorbito, cioè scomparso) che si forma dal 96 all'Università, destino comune nel bene e nel male.
Vera è la storiella del non vedente etc. etc. ma non è questo il punto, il punto è che titolo si consegue oggi dopo che si è sancito essere l'Università l'unico ente formatore delle professioni sanitarie?
Se professione sanitaria perchè non è menzionata sul sito del ministero tra le 8 professioni sanitarie?
Perchè non accede agli ecm obbligatori per le professioni sanitarie?
Perchè le Uni non riconvertono il titolo come fanno con i mft pre 96 ed i tdr pre 98?
Perchè non indicono concorsi nel pubblico per mft dal 99?
Allora io vi invito a riflettere e non a prendere le mie parole come dogma, poi liberissimi di credere quello che vi dicono, ma almeno pensate con la vs testa.

http://www.salute.gov.it/ecm/operatori/operatori.jsp?sez=eleDM
Registrato
Sionis
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 32


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #42 inserita:: Luglio 06, 2010, 00:25:07 »

Dal 99 è privo di autorizzazione statale, infatti all'esame finale non presenzia (come accadeva prima negli istituti pvt e tuttora accade all'università) nè il rappresentante del MIUR,  nè quello del Ministero della Salute.
Solo autorizzazione regionale.
Si sono professioni diverse che in comune hanno avuto l'equipollenza grazie al DM del 2000 (ora sono tutti fisio in pratica, privi del titolo di Dott. ma con le stesse identiche mansioni) ed in seguito(dopo il 1999) sono state assorbite dal fisioterapista (dunque mft, masso, massokinesi etc. assorbito, cioè scomparso) che si forma dal 96 all'Università, destino comune nel bene e nel male.
Vera è la storiella del non vedente etc. etc. ma non è questo il punto, il punto è che titolo si consegue oggi dopo che si è sancito essere l'Università l'unico ente formatore delle professioni sanitarie?
Se professione sanitaria perchè non è menzionata sul sito del ministero tra le 8 professioni sanitarie?
Perchè non accede agli ecm obbligatori per le professioni sanitarie?
Perchè le Uni non riconvertono il titolo come fanno con i mft pre 96 ed i tdr pre 98?
Perchè non indicono concorsi nel pubblico per mft dal 99?
Allora io vi invito a riflettere e non a prendere le mie parole come dogma, poi liberissimi di credere quello che vi dicono, ma almeno pensate con la vs testa.

http://www.salute.gov.it/ecm/operatori/operatori.jsp?sez=eleDM

a parte sul fatto assorbito=scomparso che è una tua deduzione, sul resto sono d'accordo.
io sto solo cercando di capire perchè all'atto pratico le autorità di competenza per i controlli (nas, finanza ,usl ecc ecc) reputano i titoli validi e non chiudono le attività in umbria come nel veneto come nella sicilia (faccio riferimento agli mft dell'istituto umbro, non di quello di bergamo o di altre regioni). evidentemente mi sfugge qualcosa, il quadro completo.Nulla di più.
cmq alle tue domande credo di aver già dato risposta: è figura sanitaria superstite del vecchio ordinamento, l'unica non inserita nel riordino.


 “… non essendo intervenuto un provvedimento di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti provvedimenti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la relativa professione è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei corsi di formazione. Ciò comporta in radice che i titoli rilasciati all’esito dei corsi in questione non potevano in realtà fruire del riconoscimento automatico di cui al comma 1 dell’art. 4 ed essere cioè considerati di per sé equivalenti al diploma universitario di fisioterapista, a differenza del titolo di fisioterapista acquisito nel vecchio ordinamento sulla base di percorsi didattici i cui contenuti erano stati invece precisamente normati”.
« Ultima modifica: Luglio 06, 2010, 00:44:48 da Sionis » Registrato
Sionis
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 32


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #43 inserita:: Luglio 06, 2010, 00:41:12 »

http://leggimassofisioterapista.blogspot.com/

vabbò allora cito questo:

ATTENZIONE!
COMUNICATO PER TUTTI I MASSOFISIOTERAPISTI:
(dal sito dell'AIMFI)
AIMFI convocata dal Presidente della Camera dei Deputati On. Gianfranco Fini
Pubblicato da: admin - mercoledì 14 gennaio 2009 - 22:44:56


Gentili aderenti,
siamo lieti di annunciarVi l'avvenuta formalizzazione della convocazione di AIMFI presso la Presidenza della Camera dei Deputati per la prossima settimana; da parte nostra, oltre all'ovvio privilegio di cui ci sentiamo onorati, sarà il momento opportuno per chiarire lo scempio mediatico, vessatorio e infondato che si è perpetrato negli anni verso tutti (studenti e professionisti) e che va assolutamente fermato dagli organi garanti della democrazia di questo Paese.

Non saremo li certamente per parlare di ciò che da sempre affermiamo e che lo stesso Ministero della Salute afferma, ovvero che i nostri titoli e quelli in itinere sono tutti validi, bensì per far luce su tutta una serie di incongruenze, vessazioni e rimaneggiamenti che ci hanno resi ridicoli anche agli occhi dello Stato stesso.

Non intendiamo comunicarvi filosofie che dicano tutto e niente ma solo ed unicamente che faremo presente che c'è chi, da questa situazione di scompiglio generale, vuole ottenere una genuflessione delle nostre dignità.
Noi non abbiamo nessuna intenzione di continuare sulla strada del dire e non dire lasciando decine di migliaia di operatori nel continuo buio che, a nostro avviso, non è da attribuire allo Stato ma a chi questo buio lo vuole per non meglio precisati interessi.

Dunque il COMITATO AIMFI, nella certezza che non sia il caso di oberare le più alte cariche dello Stato di sciocchezze da baraccone, racconterà la sua posizione in merito per quanto sopra indicato.
Ribadiamo, per noi i titoli sono tutti validi e se lo conferma la magistratura di ultimo grado e il Ministero stesso a chi ne fa richiesta, non vediamo che motivo debba esserci per fare proposte deliranti per poi rimaneggiarle per poi negarle ecc. .

AIMFI da parte sua si muoverà legalmente solo se ce ne sarà realmente bisogno. Al momento chiederemo di mettere i nostri aderenti e la categoria tutta, nelle condizioni di lavorare senza essere più oggetto di bassezze di ogni genere; non dimenticheremo facilmente anni di vessazioni infondate alle quali sarà il caso di dare un taglio netto. Maggiore informazione e i giusti freni a chi di dovere per noi bastano, e se ci hanno convocati evidentemente abbiamo suscitato la giusta credibilità nel Presidente della Camera dei Deputati On. Gianfranco Fini il quale, non essendo uno sprovveduto, ha ben compreso che sussistono delle criticità sociali e vuole meglio comprendere chi e come le fomenta. Bene noi saremo li per chiarire tutto questo.

Grazie a tutti per un risultato che non è merito nostro ma vostro.
COMITATO AIMFI

_____________________________

Nel sito dell'AIMFI c'è la possibilità di immettere il proprio nominativo nel database.
Non è un impegno d'iscrizione, è la possibilità di avere ancora più peso politico, nel nostro interesse.

 


PRIMA DI TUTTO NON DIMENTICHIAMO CHE:...


... la legge 403/71 NON E' STATA ABROGATA!
Per modificare uno stato giuridico bisogna abrogare la legge su cui si fonda.



 
PROFILO PROFESSIONALE - LEGGE 403/71

Profilo professionale
Il profilo professionale del massofisioterapista è contemplato nel decreto 7 settembre 1976 “Il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale ausiliario e di terapista della riabilitazione.”

Legge 19 maggio 1971, n. 403

PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA DEI MASSAGGIATORI E DEI MASSOFISIOTERAPISTI
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1971, n. 162

Articolo 1
La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del
Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.
Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.
 
CONSIGLIO DI STATO N°5225/2007
N.B.
Questo documento è pubblicato su un sito di un'associazione di FT, ma in forma INCOMPLETA, manca, per l'appunto, guarda caso, questa parte qui.


Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE:
(... pagina protocollata N°7)
Non essendo però intervenuto un provvedimento di
individuazione della figura del MFT come una di quelle da
riordinare, ne essendo intervenuti provvedimenti di
riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita
soppressione, la relativa professione è in sostanza rimasta
configurata nei temini del vecchio ordinamento, con
conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione.

Appello accolto
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa
12 giugno 2007
Presidente Paolo Salvatore
...
 
SENTENZA n° 340 TAR Umbria
Con verifica di nessun ricorso al Consiglio di STATO (foglio
sottomano del C.d.S.. prima o poi lo scannerizzo).

(...)
5. B) (la figura del Massaggiatore - massofisioterapista) non
è intervenuto un decreto che la individui come una di quelle
che debbono essere "riordinate"
C) che non sono neppure intervenuti provvedimenti rivolti a
riordinare il relativo corso di formazione.
D) che non sono intervenuti provvedimenti rivolti a disporre
formamente la soppressione.

6.(...)
B)anche in considerazione del diverso livello formativo la
nuova figura del fisioterapista non ha assorbito la
preesistente figura di massofisioterapista e che soltanto
alcune attività del fisioterapista rientrano in quelle
proprie del massofisioterapista.
C)che una figura professio nale con formazione di livello non
universitario nel settore della riabilitazione motoria,
analoga a quella del MFT, può soddisfare specifiche esigenze
assistenziali che non richiedono necessariamente l'attività
di un operatore con diploma universitario quale il
fisioterapista.
D) che pertanto gli attuali corsi di formazione professionale
di massofisioterapisti per non vedenti non rientrano tra
quelli da considerare soppressi dal 1° gennaio 1996 ai sensi
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n.502/1992.
(...)
Non sembra che si possa distinguere fra mft vedenti e non
vedenti come se fossero due figure professionali diverse: un
vedente adeguatamente formato può acquisire una
professionalità non apprezzabilmente deteriore rispetto a
quella di un non vedente.
Pertanto ciò che il decreto ministeriale 10 luglio 1998 dice
con riferimento alla formazione ed all'esercizio
professionale dei mft non vedenti è per necessità logica e
giuridica estensibile anche ai massofisioterapisti vedenti.
(...)
La delibera impugnata è viziata in quanto adottata
nell'erroneo convincimento che i corsi di formazione per
massaggiatore - massofisioterapista siano soppressi per
legge.
(...) la delibera stessa dev'essere annullata.

I MAGISTRATI
Avv. Pier Giorgio Lignani
Avv. Annibale Ferrari
Dr. Carlo Luigi Cardoni.
 
novembre 2007 Ministero della Salute
novembre 2007
Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA’
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

APPUNTO PER LA SEGRETERIA DEL SIG. MINISTRO


Oggetto: Massofisioterapista biennale con corso integrativo - Validità titolo


In riferimento al quesito inoltrato allo scrivente al fine di avere delucidazioni sui titoli in oggetto, rilasciati dall’Istituto Fermi di Perugia, si rappresenta che corsi biennali per il conseguimento del titolo di Massofisioterapista organizzati dalla citata scuola, consentono ai possessori dello stesso di esercitare l’attività di Massofisioterapista in forma autonoma o come dipendente di uno studio privato.
Quanto alla spendibilità del titolo a livello nazionale, si rappresenta che l’Istituto di cui sopra opera in virtù della Sentenza n. 340/2001 del T.A.R. dell’Umbria, che ha riconosciuto il Massofisioterapista biennale come non riordinato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/92. Pertanto, il titolo di cui trattasi è da ritenersi valido su tutto il territorio nazionale.
......

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Leonardi)
 
Il massaggiatore sportivo (dal sito dell'AIMS)
Come indicato nella Legge 26 ottobre 1971 n.1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive", possono essere indetti ed autorizzati corsi a carattere regionale per la formazione del massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi solo "i candidati in possesso del diploma di massofisioterapista rilasciato ai sensi dell'art.1 della Legge 19 maggio 1971 n.403". (Da segnalare che nel 1971 i terapisti della riabilitazione non avevano ancora ottenuto riconoscimento giuridico, né era stato ancora individuato il corso di laurea per fisioterapisti. È ragionevole sostenere secondo noi che il legislatore intendesse il possesso del diploma di massofisioterapista quale "requisito minimo" per accedere al corso di specializzazione per massaggiatore sportivo, e che pertanto a tali corsi dovrebbero poter accedere gli ulteriori operatori sanitari della riabilitazione ai quali il massofisioterapista è stato peraltro equiparato.)

Con Decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la Sanità, è stato altresì disposto che il corso per massaggiatore sportivo deve essere di almeno 150 ore, di cui 100 ore di teoria (il Decreto fornisce dettagliatamente anche le singole aree formative) e 50 ore di tirocinio pratico. Solo al termine di un corso avente almeno le suddette caratteristiche è possibile essere ammesso all'esame finale che, una volta superato, consente ai discenti di ricevere il diploma di massaggiatore sportivo, avente valore di licenza e pertanto abilitante all'esercizio della relativa professione.

Si evince, pertanto, che la qualifica di massaggiatore sportivo può essere ascritta solo a coloro che, già in possesso di un titolo abilitante alla professione sanitaria nell'area riabilitativa, abbiano conseguito un ulteriore diploma di specializzazione.

Tali precisazioni si rendono indispensabili al fine di informare gli operatori del settore sportivo, ed evitare che chiunque possa avvalersi di tale titolo pur non avendone i requisiti e, soprattutto, per evitare che, chi non abbia la dovuta e regolare preparazione, possa esercitare contra legem questa importante professione.
 
La formazione del MASSAGGIATORE SPORTIVO
La qualifica di "massaggiatore sportivo" può essere ascritta solo a coloro che, già in possesso di un titolo abilitante alla professione sanitaria nell'area riabilitativa, abbiano conseguito un ulteriore diploma di specializzazione ai sensi del DM interministeriale Sanità/Istruzione 5 luglio 1975 sulla "Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi".

Riportiamo brevemente qui di seguito i punti fondamentali che si evincono dal decreto:

1) i corsi devono essere autorizzati con apposita delibera dalle regioni
2) sono ammessi ai corsi coloro che sono in possesso del diploma di massofisioterapista ai sensi dell'art. 1 della legge 19 maggio 1971. Ovviamente puo' accedervi anche il fisioterapista , che ha oggi assorbito la figura del massofisioterapista, e il terapista della riabilitazione in quanto ritenuto equipollente al fisioterapista (ai sensi del decreto interministeriale Sanità/Università 27 luglio 2000).
3) il corso deve essere articolato secondo le seguenti aree formative:
Area Formativa

Monte ore totale
Anatomia e fisiologia dell'apparato locomotore 15 ore
Traumatologia sportiva e pronto soccorso 20 ore
Igiene delle attività sportive 5 ore
Fisioterapia 20 ore
Chinesiologia e rieducazione funzionale 20 ore
Massaggio sportivo (teoria) 10 ore
Tecnica e regolamentazione degli sport 10 ore
Esercitazioni pratiche di massaggio (manovre di massaggio per le singole specialità atletiche) 50 ore

Spetta alle regioni, in collaborazione con il CONI comitato olimpico nazionale italiano, fissare i requisiti dell'ente gestore del corso, delle sedi del corso e dei docenti.

4) esame finale: l'esame finale consiste in una prova pratica (tecniche e manovre del massaggio) e in una prova orale sul programma svolto. La commissione d'esame è composta da:

- il docente in medicina dello sport del corso
- il docente in ortopedia, traumatologia e fisiokinesiterapia corso
- il massaggiatore sportivo, docente del corso
- un rappresentante della regione appositamente designato

5) A coloro che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato un attestato di massaggiatore sportivo, a norma della legge 26 ottobre 1971 n. 1099, redatto secondo apposito modulo indicato all'art 6 del DM 5 luglio 1975, avente valore di licenza ai sensi della legge 28 dicembre 1950, n. 1055

Corsi per massaggiatore sportivo sono attivi in diverse regioni.
Consigliamo comunque caldamente i colleghi di accertarsi in merito alla struttura del corso che intendono frequentare ed all'effettivo possesso dei requisiti sopra delineati. E' infatti pacifico che nell'ottica del riassetto in atto di tutte le figure professionali sanitarie, è auspicabile - e noi opereremo in tal senso - che anche il "massaggiatore sportivo" , se formato ai sensi delle citate normative trovi la sua giusta collocazione.


Registrato
Sionis
Utente appena iscritto
*
Scollegato Scollegato

Messaggi: 32


Re: Shiatsu = massaggio connettivale
« Risposta #44 inserita:: Luglio 06, 2010, 09:37:36 »

Come vedi Paola è facile citare solo alcuni articoli, solo parte delle sentenze, solo le prime sentenze e non le successive. Facile poi fare confusione con altre figure differenti (massoterapista, massokinesiologo, massokinesiterapista) che sono altro dal massofisioterapista. Facile citare sentenze su istituti di bolzano o di bergamo (non lo hai ancora fatto) che rilasciavano titoli non abilitanti per legge, totalmente diverse sono infatti le cose per l'istituto umbro che è a tutti gli effetti riconosciuto.
Non siamo legali, io non volevo neanche mettermi a fare il gioco di sentenze e leggi, perchè si ci perde ed è molto facile manipolare il tutto e far sembrere vero ciò che non lo è.
La realtà che vedo è cmq differente, i massofisioterapisti (usciti dagli istituti per non vedenti e dal Fermi) lavorano nel sanitario, vero è che non partecipano
ai concorsi pubblici (ma anche lì è tutto da vedere) , ma stanno nelle cliniche private, negli studi ortopedici, nei centri convenzionati, nello sport ecc ecc. I controlli ci sono, sono rigidi e vengono reputati titoli validi alla professione. Un motivo dunque ci sarà. Il resto per me è solo politica di certe organizzazioni. Io quest'anno vedrò cosa fare, che scelte formative prendere ma rimango delle mie idee.
Se sai leggere bene le sentenze troverai molte risposte nel post precedente, sugli ecm e su tutto. credere o non credere poi diventa atto di fede, visto che come vedi il gioco "legale" è molto contorto.
Termino qui perchè oggettivamente mi sono un pò scocciato.
Registrato
Pagine: 1 2 [3] 4 5 Stampa 
« precedente successivo »
Vai a:  

Powered by MySQL Powered by PHP XHTML 1.0 valido! CSS valido!
Powered by SMF | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC         Privacy Design by Netboom - Bari -